Cass. pen. Sez. VI n. 37285 del 23.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37285/2026, depositata il 23/10/2026 (R.G. 26103/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Francesca Zavaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata e la dichiarazione della cessazione di efficacia della misura cautelare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a due reati di detenzione a fini di cessione di cocaina. L’ordinanza genetica, dopo la sua impugnazione, è stata modificata con applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, tenuto conto delle parziali ammissioni dell’indagato e della conclusione di un accordo per l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso l’ordinanza genetica ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo i motivi di annullamento di seguito evidenziati.

2.1. Violazione di legge, in riferimento, all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen-, per omissione dell’interrogatorio preventivo.

Il Giudice per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, che consente di non procedere all’interrogatorio preventivo, facendo riferimento unicamente alla posizione di altri indagati e alle condotte da questi tenute, senza menzionare il ricorrente, che, pertanto, doveva essere interrogato prima dell’applicazione della misura. Infatti, la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, che non può essere pregiudicato alla posizione di altri indagati, nei cui confronti siano individuabili esigenze che impongono l’intervento a sorpresa.

Né si può ritenere che l’obbligo di interrogatorio preventivo abbia subito una deroga per essere i reati oggettivamente e soggettivamente complessi, in quanto, nel caso di specie, viene in considerazione una semplice ipotesi di concorso di persone nel reato e non una associazione per delinquere.

2.2. Difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali, in riferimento alla posizione del ricorrente, non si è provveduto ad interrogatorio preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interpretativo sul punto, hanno affermando il seguente principio di diritto: «il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura cautelare in assenza del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli indagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo” (Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, Rv. 290405 – 01). In motivazione, hanno richiamato, a fondamento del principio, il tenore letterale dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost., nonché l’autonomia dell’azione cautelare esercitata nei confronti di ciascun singolo coindagato.

Hanno, altresì precisato che l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.

2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata, esclusa espressamente l’esistenza del pericolo di fuga, ha ritenuto operante la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo alla luce dell’esistenza del pericolo di inquinamento probatorio, con motivazione che si riferisce, però, unicamente alla posizione di altri co-indagati e che è non estensibile al ricorrente per la diversità di ruoli. Conseguentemente, nei confronti del ricorrente può ritenersi integrata la nullità di cui all’art. 292 comma 3-bis cod.proc. pen. poiché l’ordinanza cautelare non è stata preceduta dall’interrogatorio previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen.

Tale nullità è stata tempestivamente dedotta mediante ricorso per saltum in cassazione (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen.

Così deciso il 15/10/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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