Difensore di ufficio non nominato o non conoscibile: nullità del sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 36041 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di ufficio, imposta dall’art. 365, comma 1, cod. proc. pen. al pubblico ministero che procede a perquisizione o sequestro, non esaurisce i suoi effetti nell’indicazione formale del professionista: se il nominativo e i recapiti del difensore non sono concretamente accessibili all’indagato, questi non può giovarsi dell’assistenza tecnica che la legge garantisce già nella fase esecutiva del mezzo di ricerca della prova. L’omessa o invalida designazione integra violazione di legge e difetto di assistenza rilevante a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il vizio non è sanato dagli avvisi dati alle persone presenti alla perquisizione né dalla sottoscrizione del verbale, quando l’eccezione sia tempestivamente coltivata nella prima sede utile. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento che ha respinto il riesame e del decreto che ha disposto la misura, con restituzione delle cose in sequestro.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva perquisizione e sequestro probatorio per riscontrare la responsabilità in ordine all’imbrattamento di un sottopassaggio, ipotizzando la fattispecie di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. Il decreto era eseguito nello stesso giorno dell’emissione. All’indagato veniva consegnata una copia del provvedimento lacunosa, costellata di omissis.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale rigettava l’istanza. Il difensore ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto assoluto di motivazione, già eccepiti davanti al giudice del riesame e liquidati, a suo dire, con argomenti inconferenti, tra cui l’annoverabilità del sequestro probatorio tra gli atti a sorpresa.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso e concentra l’attenzione su un profilo che assume effetto assorbente rispetto alle altre censure: la contestazione relativa alla validità ed esistenza della nomina del difensore di ufficio al momento dell’esecuzione del provvedimento.

Il dato decisivo è che nella copia consegnata al ricorrente risultavano omissate anche le generalità e i recapiti dell’avvocato di ufficio. L’indagato non avrebbe pertanto potuto sapere quale fosse il professionista incaricato della sua difesa, raggiungerlo tempestivamente e giovarsi della sua assistenza nella fase immediatamente successiva all’imposizione del vincolo reale sui beni.

La Corte qualifica tale situazione come difetto di assistenza rilevante a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’eccezione non può ritenersi sanata attraverso il meccanismo degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., perché tempestivamente coltivata nella prima sede utile. Il giudice del riesame ha risposto con argomentazioni evasive, contentandosi degli avvisi ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dati alle persone presenti alla perquisizione e della sottoscrizione, da parte loro, del relativo verbale.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 365, comma 1, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di chiedere all’indagato presente se sia assistito da un difensore di fiducia e, in caso negativo, di designarne uno di ufficio. La Corte richiama Sez. 3, n. 33517 del 12/07/2005, Rubino, Rv. 233164-01, che conferma, sul presupposto di Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992, Ritrecina, Rv. 191920-01, l’obbligo della polizia giudiziaria, quando procede a sequestro su delega, non solo di chiedere se l’interessato sia assistito da un difensore, ma anche di provvedere, in caso negativo, alla designazione del difensore d’ufficio.

Nel caso concreto nominativo e recapiti non sono mai stati accessibili all’indagato, non essendo indicati neppure nel verbale di perquisizione e sequestro, pur sottoscritto dallo stesso. Ciò ha compromesso in modo non trascurabile il diritto di apprestare le prime contromisure già nella fase di esecuzione, in cui la legge, benché senza diritto di preavviso, garantisce un’assistenza tecnica. La Corte osserva inoltre che la copia consegnata era amputata anche delle parti relative alla motivazione sul fumus commissi delicti e che l’atto di riesame, confezionato con riserva dei motivi, reca traccia dell’intralcio patito nell’approntamento delle difese. L’invalida nomina del difensore di ufficio integra dunque un vizio di violazione di legge.

In ragione di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione e sequestro sono annullati senza rinvio, con restituzione delle cose sottoposte a vincolo all’avente titolo e comunicazione alla Cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 365 c.p.p.

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