Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Sicilia n. 3181 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia la deliberazione della Giunta Comunale con cui erano state poste le direttive di indirizzo per l’autorizzazione di negozi non alimentari di superficie inferiore a mq. 1.500, nonché la successiva autorizzazione SUAP con cui era stato assentito l’ampliamento di un esercizio commerciale. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 891 del 18 dicembre 2020 la domanda cautelare è stata respinta. Nelle more del giudizio è intervenuta la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, che ha modificato la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. La ricorrente ha quindi depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente e della richiesta di compensazione delle spese e competenze di lite. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo di fronte alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia in rito sull’improcedibilità.

Il percorso argomentativo muove dal rilievo che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Egli può dunque rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Da ciò deriva che il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

In ossequio al principio dispositivo, il giudice è pertanto tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Sul punto il Collegio richiama espressamente T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 settembre 2024, n. 5011, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 aprile 2024, n. 6724 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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