Errore scusabile escluso e cumulo di domande inammissibile sull’abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 891 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, dell’autorità e dei termini cui ricorrere può comportare il riconoscimento dell’errore scusabile e la rimessione in termini solo quando, nel caso concreto, sia apprezzabile una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dal destinatario. In difetto di tale incertezza, l’impugnazione tardiva è irricevibile. La regola che impone di impugnare un solo provvedimento mira a evitare la confusione tra controversie, l’aggravio dei tempi del processo e l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali. Il cumulo delle azioni è pertanto inammissibile quando difetti la connessione oggettiva tra le domande, come tra la repressione dell’abuso edilizio e la riqualificazione urbanistica dell’area.
Il Fatto
Gli appellanti, proprietari di due terreni in Paternò, lamentano l’edificazione su di essi di due fabbricati privi di titolo edilizio. Il dante causa aveva chiesto la regolarizzazione con due domande di condono edilizio del 1986, rigettate con provvedimento del 2000 perché gli immobili ricadevano in aree destinate ad attrezzature negli strumenti urbanistici vigenti. Quel diniego non fu impugnato nei termini.
Dopo il diniego, il P.R.G. del 2003 mutava la destinazione dell’area a verde pubblico attrezzato; il vincolo espropriativo decadde per decorso del quinquennio. Il dante causa ottenne dal TAR Catania una sentenza che accertava l’illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza di riqualificazione urbanistica. Nel frattempo il Comune adottava l’ordinanza di demolizione, impugnata insieme al diniego di condono e con azione di ottemperanza. Il TAR dichiarava irricevibile e infondato il primo ricorso e inammissibile il secondo, perché diretto avverso un provvedimento meramente confermativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’errore scusabile. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere può giustificare la rimessione in termini solo se emerga una qualche incertezza apprezzabile sugli strumenti di tutela. Tale circostanza non ricorre nella fattispecie: ne deriva l’irricevibilità del ricorso proposto dopo undici anni e, a cascata, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto meramente confermativo e di quello conseguente.
Quanto al secondo motivo, il C.G.A.R.S. richiama il principio secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento, a tutela della ratio di evitare confusione tra controversie e abuso dello strumento processuale, invocando C.d.S., Ad. plen., n. 5 del 2015. Nella specie, la questione della riqualificazione urbanistica conseguente alla decadenza del vincolo espropriativo non è oggettivamente connessa con la repressione dell’abuso. Il cumulo è quindi inammissibile.
Dalla irricevibilità e inammissibilità dei ricorsi di primo grado consegue l’impossibilità di esaminare i motivi ivi dedotti, compresi quelli riproposti in appello. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del secondo grado in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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