Oneri di mitigazione ambientale quali voce della tariffa e calcolo vincolato (C.G.A.R.S. n. 892 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di mitigazione ambientale costituiscono una voce della tariffa di conferimento in discarica e sono determinati applicando una percentuale ai costi di ammortamento ammessi, secondo criteri predeterminati in sede regionale. La loro riduzione conseguente alla revisione del piano economico finanziario e del valore della tariffa non integra un nuovo esercizio di discrezionalità amministrativa, ma un mero calcolo matematico. Ne deriva che non è invocabile l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento né il principio del contrarius actus, quando gli atti recanti i criteri di determinazione non siano stati impugnati nelle sedi proprie. Le censure di difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzione sono inammissibili ove rivolte contro l’applicazione di criteri non contestati.
Il Fatto
Due comuni siciliani, nel cui territorio insiste una discarica di rifiuti non pericolosi, impugnavano davanti al TAR Sicilia il decreto assessoriale che aveva rideterminato gli oneri di mitigazione ambientale in loro favore, contestando la riduzione del valore riconosciuto. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva i ricorsi riuniti, ritenendo che il provvedimento impugnato avesse modificato solo la tariffa di conferimento e che gli oneri ne costituissero una percentuale.
I comuni proponevano appello, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, del principio del contrarius actus, dell’art. 2, comma 1, lett. f), l. reg. Sicilia n. 9/2010, nonché vizi di istruttoria e motivazione e irragionevolezza del provvedimento. Resisteva l’amministrazione regionale, insieme alla società titolare della discarica.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. riunisce gli appelli e supera le eccezioni di inammissibilità, respingendo nel merito. Il passaggio centrale è la qualificazione degli oneri: la Corte osserva che gli appellanti avevano contestato unicamente la misura degli oneri e non la tariffa, e che la loro impostazione è smentita dal punto 3.4 delle Linee guida del 2018, secondo cui i costi in questione, inseriti nella tariffa, costituiscono accantonamenti per il fondo destinato alle misure di prevenzione.
Da ciò discende che la misura degli oneri dipende necessariamente dal valore della tariffa, secondo i criteri fissati nei precedenti decreti, e in particolare nel d.A. n. 5/2017, che all’art. 1 reca i criteri di determinazione degli oneri compensativi come percentuale sui proventi. Tali criteri non risultano gravati dagli enti appellanti. Il provvedimento impugnato costituisce pertanto applicazione di un mero calcolo matematico, rispetto al quale non è invocabile la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), l. reg. n. 9/2010.
La Corte respinge quindi i motivi sul difetto di istruttoria e di motivazione, richiamando l’istruttoria che aveva preceduto l’elaborazione del P.E.F. e la mancata contestazione in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale. Analogamente infondate sono le censure di irragionevolezza e sproporzione, attesa la dipendenza degli oneri dal calcolo e dalla misura degli ammortamenti, con riduzione logicamente connessa al regime di smaltimento.
La Corte rileva infine che gli enti appellanti non hanno prodotto alcuna documentazione sull’inadeguatezza degli oneri rispetto ai progetti di mitigazione. Gli appelli sono pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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