Aspettativa per infermità: la decadenza dalla ripetizione vale solo per l’inidoneità parziale (TAR Puglia n. 1291 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla ripetizione degli emolumenti corrisposti durante l’aspettativa per infermità, qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese, opera esclusivamente per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La norma è eccezionale e derogatoria e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi considerati. La ratio della disposizione risiede nel permanere del rapporto organico con la pubblica amministrazione, evenienza esclusa nell’ipotesi di inidoneità assoluta, che conduce alla risoluzione del rapporto. Il recupero dell’indebito costituisce atto vincolato e doveroso, rispetto al quale né la buona fede del percipiente né il decorso del tempo ostano all’esercizio del diritto-dovere di ripetizione.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugnano la nota con cui il Comando Generale ha disposto il recupero di € 22.741,31 (al netto dell’I.R.Pe.F.) corrisposti in eccedenza durante il periodo di aspettativa per infermità dal 13 novembre 2011 al 22 settembre 2013. Il dante causa era stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio e collocato in congedo, con successivo transito nei ruoli civili della Difesa e poi risoluzione del rapporto per infermità.

Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si era concluso negativamente, anche per l’omessa presentazione dell’interessato a visita presso la C.M.O. I ricorrenti chiedono l’annullamento del recupero e l’accertamento della sua illegittimità, invocando l’applicazione dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette il contenuto dei commi 3 e 4 dell’art. 39 d.P.R. n. 51/2009. Il comma 3 disciplina l’ipotesi del personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale, prevedendo che non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Il comma 4, invece, riguarda il personale collocato in aspettativa in attesa della pronuncia e non contempla alcuna decadenza.

Consapevole dei contrasti giurisprudenziali, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui la decadenza opera solo per l’inidoneità parziale. La norma del comma 3 è eccezionale e derogatoria e non tollera applicazione analogica, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni preliminari del codice civile. La sua ratio è individuata nel permanere del rapporto organico con l’amministrazione, che caratterizza l’inidoneità parziale. Tale permanenza è invece insussistente nell’inidoneità assoluta, che conduce alla risoluzione del rapporto.

Da ciò il Collegio esclude profili di disparità di trattamento: le fattispecie dei commi 3 e 4 sono diverse e non sovrapponibili, con regimi giuridici ragionevolmente differenziati in relazione alla natura dell’inidoneità. Il comma 3 non può quindi applicarsi al caso concreto.

Quanto alla lesione dell’affidamento, il TAR rileva la natura di atto vincolato e doveroso del recupero dell’indebito, la cui motivazione è rinvenibile nella stessa legge. Il percipiente sapeva che la spettanza degli emolumenti era sub iudice. Il recupero di somme indebitamente erogate costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un diritto soggettivo non rinunciabile, correlato a finalità di pubblico interesse.

Né l’affidamento né il decorso del tempo ostano alla ripetizione, essendo il recupero atto dovuto privo di valenza provvedimentale. La buona fede del percipiente non è di per sé ostacolo al recupero: consente solo modalità ispirate a criteri di gradualità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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