Il vicino può pretendere dal Comune la repressione dell’abuso edilizio (TAR Campania n. 1140 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vicino che lamenti la violazione della disciplina sulle distanze tra fabbricati vanta un interesse differenziato e qualificato a chiedere al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi e, a fronte dell’inerzia, a ricorrere avverso il silenzio-rifiuto. L’attività di repressione degli abusi in materia edilizia è di natura vincolata e su di essa sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso. Il trasferimento di competenza all’ufficio del Prefetto, introdotto dall’art. 41 d.P.R. n. 380/2001 come novellato dall’art. 10-bis, comma 1, d.l. n. 76/2020, concerne la sola esecuzione delle ordinanze di demolizione e non incide sui poteri sanzionatori comunali di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. L’obbligo di provvedere non viene meno per il fatto che l’istanza investa anche l’autotutela su titoli edilizi non impugnati, quando la diffida riguardi pure opere realizzate sine titulo.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato in un Comune della provincia di Napoli. Sull’area adiacente è in corso un intervento di demolizione e ricostruzione per civile abitazione, assentito con permessi di costruire e in variante, di proprietà di una società.

Con atto stragiudiziale i ricorrenti hanno invitato e diffidato il Comune a esercitare i poteri repressivo-sanzionatori su opere asseritamente realizzate in carenza di titolo e in totale difformità dai titoli rilasciati, lamentando il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati. La diffida è rimasta priva di riscontro. I ricorrenti hanno quindi agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto e per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto all’interesse ad agire, esso è illustrato dalla prospettata violazione delle distanze tra edifici: il vicino che assuma tale violazione dichiara di subire un pregiudizio potenziale sufficientemente circostanziato. Il TAR Campania richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui la verifica dell’interesse va condotta sugli elementi desumibili dal ricorso, senza accertare in concreto la lesione, che attiene al merito.

Infondata è l’eccezione di incompetenza. La difesa della controinteressata sosteneva che, per effetto dell’art. 10-bis, comma 1, d.l. n. 76/2020, la competenza fosse trasferita alla Prefettura. La norma, osserva il Collegio, regola il mancato avvio delle procedure di demolizione entro centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso e il trasferimento all’ufficio del Prefetto. Essa non incide però sulle competenze comunali di vigilanza e controllo degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001: l’adozione delle ordinanze di demolizione resta del Comune.

Parimenti infondata è l’eccezione di assenza dell’obbligo di provvedere. La diffida chiedeva sia l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi, sia l’adozione di provvedimenti sanzionatori avverso le opere realizzate in violazione dei titoli. Solo per gli abusi sine titulo i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, data la natura vincolata dell’attività di repressione, il vicino stabilmente collegato al territorio vanta una posizione differenziata e il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi e di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi (TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1054 del 2017).

Nel merito, nessuna parte contesta che il Comune non abbia fornito riscontro all’istanza. Applicando per analogia la regola sull’onere della prova, spettava all’Amministrazione dimostrare l’adempimento: mancando tale prova, è accertato l’inadempimento. Il TAR ordina al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni, fermo il potere di valutare nel merito la pretesa, riservandosi di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, su istanza di parte.

Il ricorso è accolto, con condanna alle spese e trasmissione della pronuncia alla Corte dei Conti al passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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