Esclusione illegittima del RTI costituendo in assenza di clausola chiara (TAR Calabria n. 664 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dalla gara per difetto del requisito della previa costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese è illegittima quando la lex specialis, letta nel suo complesso, ammette la partecipazione di RTI da costituirsi. La clausola che impone la costituzione anteriore alla scadenza del bando va interpretata nel senso che essa riguarda le singole ditte e non il raggruppamento. In presenza di una disciplina di gara che consente espressamente gli RTI costituendi, l’esclusione non trova fondamento né nella legge di gara né nelle norme del d.lgs. n. 50/2016. Il principio di tassatività delle cause di esclusione impone di non estendere l’ambito delle clausole in senso preclusivo.

Il Fatto

Due operatori economici partecipavano alla procedura indetta da un Comune per la gestione di un laboratorio di prove sui materiali, presentandosi come impresa in associazione di un RTI costituendo. La commissione di gara li escludeva rilevando che, in difformità del punto 1.3 dell’avviso, avevano partecipato con un impegno a costituire il raggruppamento anziché con un raggruppamento già costituito prima della scadenza del bando.

I ricorrenti impugnavano il verbale di esclusione e, in via subordinata, la stessa legge di gara ove interpretata in senso preclusivo, invocando la tassatività delle cause di esclusione e l’ambiguità della clausola. Il giudice amministrativo accoglieva la domanda cautelare, ammettendo l’impresa alla procedura con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 74 e 120 cod. proc. amm., conferma nel merito la conclusione già raggiunta in sede cautelare. La questione giuridica centrale riguarda l’interpretazione coordinata delle clausole dell’avviso pubblico in materia di raggruppamenti temporanei.

Il punto III.1.1 dell’avviso prevede espressamente l’ipotesi del raggruppamento costituito o da costituirsi con riferimento alla cauzione provvisoria. Tale formulazione dimostra, secondo il Tribunale, che la partecipazione di un RTI costituendo era ammessa dalla disciplina di gara. Il punto III.1.3 stabilisce invece che, nel caso di RTI, le ditte devono essere già costituite prima della scadenza del bando.

Da qui la lettura sistematica: il richiamo alla costituzione anteriore non può che riferirsi alle singole ditte e non al raggruppamento. Nel caso concreto le due imprese erano già costituite e il solo RTI era in fase di costituzione. L’esclusione disposta dalla stazione appaltante non trovava quindi copertura in alcuna norma della lex specialis né nelle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura.

Il Collegio ritiene pertanto fondata la prima parte del motivo di ricorso, restando assorbita la censura subordinata incentrata sull’ambiguità della clausola e sulla tassatività delle cause di esclusione. Il ricorso è accolto e il provvedimento di esclusione annullato, con condanna della stazione appaltante alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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