Accesso atti edilizi del confinante e persistenza interesse oltre dieci anni (TAR Campania n. 1152 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai titoli edilizi, ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, è sufficiente il requisito della vicinitas, che ricorre in capo al confinante e a chi si trovi in situazione di stabile collegamento con la zona dell’edificio. Tale interesse è distinto da quello richiesto per l’impugnazione del titolo edilizio e non viene meno per il solo decorso del tempo dal rilascio del titolo, poiché il confinante rivendica l’osservanza dei limiti allo ius aedificandi e assume una posizione differenziata rispetto alla collettività. L’accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in un giudizio civile o penale, prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Per le pratiche edilizie opera il principio della massima trasparenza, essendo i titoli soggetti a pubblicazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile residenziale confinante con quello di un’altra proprietaria, ha chiesto al Comune copia della SCIA edilizia e degli ulteriori titoli rilasciati per una sopraelevazione asseritamente eseguita dalla vicina. A fondamento dell’istanza ha dedotto il pregiudizio al proprio diritto di panorama e la necessità di verificare la conformità dell’opera al titolo per poter agire in sede civile.
Il Responsabile dell’U.T.C. ha negato l’ostensione, rilevando che la SCIA risaliva al 2014 e che, non essendo intervenuti provvedimenti inibitori o di autotutela, l’interesse della richiedente doveva ritenersi superato dal decorso di un decennio. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di irricevibilità. Il diniego impugnato non è un mero atto confermativo di un diniego tacito, ma un motivato rigetto dell’istanza, adottato all’esito di una specifica istruttoria e gravato nel termine di trenta giorni.
Nel merito il ricorso è fondato. Richiamando la propria giurisprudenza, il TAR ribadisce che titolare del diritto di accesso è chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Tale nozione è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.
L’accesso defensionale, funzionale alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, riceve protezione preminente: per espressa previsione dell’art. 24, ultimo comma, della legge n. 241/1990, prevale sugli interessi contrapposti, compreso quello alla riservatezza dei terzi, consentendosi l’accesso nei limiti dello stretto indispensabile.
In materia edilizia non può pretendersi che chi chiede l’accesso indichi data e numero dell’atto, perché l’accesso serve proprio a permettere la conoscenza degli atti dell’amministrazione. Ai fini dell’ostensione è sufficiente la vicinitas, che ricorre in capo al confinante e a chi si trovi in situazione di stabile collegamento con la zona dell’edificio.
Nel caso concreto il requisito della vicinitas è incontestato. La ricorrente rivendica l’osservanza dei limiti allo ius aedificandi e assume quindi una posizione differenziata rispetto agli altri consociati. Il Collegio ritiene ininfluente il decorso di oltre un decennio dalla sopraelevazione contestata e osserva che la richiesta non ha carattere esplorativo né implica defatiganti attività di ricerca. L’accesso prevale inoltre sulla riservatezza dei terzi, di dubbia esistenza trattandosi di titoli edilizi, per i quali opera il principio della massima trasparenza, essendo soggetti a pubblicazione.
Nota della Redazione
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