Esame avvocato: voto numerico e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Marche n. 466 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui la commissione esaminatrice valuta negativamente le prove scritte dell’esame di abilitazione forense sono adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici attribuiti secondo criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni, glosse o griglie di corrispondenza tra voto e criteri. I criteri fissati dalla Commissione centrale non sono generici ove consentano di ricostruire la motivazione sulla base del valore numerico. La valutazione degli elaborati appartiene alla discrezionalità tecnica e non a quella amministrativa: il sindacato del giudice amministrativo resta esterno, salvo indici sintomatici di difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti o incoerenza della procedura. Il tempo impiegato per la correzione non è di per sé indice di incongruenza del procedimento valutativo. La doglianza sulla disparità di trattamento è generica se non è correlata all’accesso agli elaborati degli altri candidati.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla sessione 2012-2013 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. La sottocommissione presso la Corte d’Appello di Brescia ha attribuito ai tre elaborati scritti valutazioni negative, con un giudizio complessivo inferiore alla soglia di 90 punti richiesta per l’ammissione alla prova orale. L’elenco degli ammessi è stato pubblicato presso la Corte d’Appello di Ancona il 10 giugno 2013.
La candidata ha impugnato il giudizio di inidoneità, il verbale di revisione del 16 aprile 2013, la graduatoria e l’elenco degli ammessi, chiedendo in via principale la riammissione alla procedura e in via subordinata il risarcimento del danno. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 372 del 2013. Il Ministero della Giustizia si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da un principio consolidato: i provvedimenti che valutano negativamente le prove scritte sono motivati dal voto numerico, attribuito in base ai criteri predeterminati dalla commissione. Il voto garantisce la trasparenza della valutazione e non richiede la predisposizione di una griglia che ne espliciti il significato. I verbali di correzione non hanno la finalità di rendere edotti i candidati degli errori, ma solo di dare conto del giudizio espresso con il punteggio.
Quanto all’astrattezza dei criteri della Commissione centrale, il Collegio rileva che essi, per come riportati nel ricorso, non sono generici e consentono di ricostruire la motivazione sul valore numerico. Richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la graduazione del punteggio risponde a esigenze di buon andamento e rende non esigibile una dettagliata esposizione delle ragioni della non idoneità, avuto riguardo ai tempi delle operazioni concorsuali e al numero dei partecipanti.
Il nucleo argomentativo è la qualificazione della valutazione degli elaborati come discrezionalità tecnica. Il principio di separazione dei poteri esclude un sindacato intrinseco e forte del giudice amministrativo, che sovrapporrebbe la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Il controllo resta possibile solo in presenza di indici sintomatici di difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura valutativa. La ricorrente non ha offerto elementi di prova, limitandosi ad affermare il pregio degli elaborati e la loro rispondenza ai criteri.
Il Collegio esclude poi che il tempo di correzione sia misura del giudizio di congruità: vi incidono la difficoltà della prova, la preparazione del candidato e la competenza dell’esaminatore. Quanto alla composizione della sottocommissione e alla fissazione dei criteri, le irregolarità sono meramente affermate e non documentate, e non risultano riprese nelle memorie. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ai sensi dell’art. 30 del R.D. n. 37/1934, e nessuna norma impone l’indicazione del punteggio di ciascun componente o della decisione all’unanimità. Generica resta la disparità di trattamento, non correlata all’accesso agli elaborati altrui.
L’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è respinta: l’accesso ai verbali e agli elaborati era stato regolarmente concesso e non risulta alcun diniego impugnato. Il ricorso è quindi respinto, con l’istanza risarcitoria e quella istruttoria; le spese sono compensate in ragione degli orientamenti non del tutto consolidati all’epoca della notifica.
Nota della Redazione
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