Esame congiunto di ricorso principale e incidentale e riesame motivato dei gravi (C.G.A.R.S. n. 197 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalti pubblici il giudice amministrativo deve esaminare nel merito il ricorso principale volto all’esclusione dell’aggiudicatario, anche quando questi abbia proposto ricorso incidentale escludente, a prescindere dal numero dei partecipanti alla procedura e dall’eventuale estraneità al giudizio di taluni offerenti. Il principio di segretezza dell’offerta economica, nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, opera ex ante ed in astratto: è sufficiente il rischio di pregiudizio e non la prova della conoscenza effettiva. Il giudizio della stazione appaltante sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 è discrezionale e l’ammissione non richiede motivazione analitica, salvo che la pregressa vicenda dichiarata presenti pregnanza tale da imporre l’esplicitazione delle ragioni dell’apprezzamento di affidabilità.

Il Fatto

La Regione Siciliana, tramite la centrale unica di committenza, indiceva una procedura aperta per i servizi quinquennali di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, articolata in quattro lotti. Per il lotto n. 3 presentavano offerta una società prima classificata e un raggruppamento secondo classificato. Una diversa concorrente impugnava gli esiti; il TAR per la Sicilia accoglieva il ricorso annullando le aggiudicazioni per illegittima composizione della commissione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede cautelare e poi con sentenza, circoscriveva gli effetti ai soli lotti della ricorrente, salvando gli atti antecedenti. La stazione appaltante rinnovava la gara con nuova commissione, ma la società seconda classificata impugnava la nuova aggiudicazione deducendo l’illegittima correzione dell’offerta economica e la violazione dell’anonimato. Il TAR rigettava il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale escludente. Proposti appello principale e incidentale, la causa giungeva al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Sull’ordine di trattazione, il Collegio ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale dalle Adunanze Plenarie del 2008, 2011, 2014 e 2015 fino alle pronunce della Corte di giustizia UE del 2013, 2016 e 2019. Da ultimo la Corte europea ha imposto l’esame nel merito del ricorso principale, a prescindere dal numero dei partecipanti. Il Collegio ritiene perciò di esaminare prioritariamente l’appello principale, per ragioni di economia processuale: l’eventuale infondatezza determina l’improcedibilità dell’appello incidentale.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La discrasia tra prezzo complessivo indicato e ribasso offerto è errore materiale riconoscibile ictu oculi: l’importo corrisponde esattamente alla base d’asta al netto dei costi di interferenza, cui andavano aggiunti i costi non soggetti a ribasso. La correzione non integra l’offerta e non viola la par condicio.

Il secondo motivo è fondato. Il principio di segretezza dell’offerta economica mira a evitare che i profili automatici condizionino la valutazione tecnica. Esso è presidio dei principi di imparzialità e buon andamento e tutela anche il semplice rischio di pregiudizio. Gli accorgimenti di anonimizzazione adottati erano insufficienti: il verbale con i ribassi restava accessibile e in alcune parti delle offerte tecniche rimanevano visibili i nomi e i loghi degli offerenti. Il terzo motivo è parimenti fondato: i motivi aggiunti erano tempestivi, decorrendo il termine dalla consegna dei documenti richiesti con la prima istanza di accesso.

Il Collegio precisa l’effetto conformativo: non occorre una nuova gara, ma la rinnovazione delle sole valutazioni delle offerte, previa idonea anonimizzazione, con effetti limitati al lotto n. 3.

Sull’appello incidentale, il ricorso escludente è ammissibile e va esaminato. Non sussistono false dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), essendo le vicende state rappresentate. Tuttavia il giudizio della commissione sui pregressi inadempimenti è fondato quanto alla carenza di motivazione: la complessa posizione dell’operatore imponeva una valutazione puntuale, non sommaria. Il Collegio coordina i due effetti conformativi e dichiara l’efficacia dei contratti risolutivamente condizionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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