Esclusione automatica da corso allievi agenti per carico penale pendente illegittima (TAR Liguria n. 197 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rinvio a giudizio e la pendenza del processo penale non consentono all’Amministrazione di esprimere una valutazione definitiva sul possesso delle qualità morali e di condotta del candidato all’arruolamento nelle Forze di polizia. Attribuire al carico pendente un effetto ostativo automatico integra una presunzione di colpevolezza contraria agli artt. 27 e 51 Cost. e all’art. 6, comma 2, CEDU, oltre che ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa. In tali fattispecie l’Amministrazione deve disporre l’ammissione con riserva in attesa della definizione del giudizio penale. Resta fermo il potere di escludere il candidato, anche in assenza di condanna, quando le condotte addebitate risultino accertate nella loro materialità.
Il Fatto
Il ricorrente risultava tra i vincitori della graduatoria del concorso a 887 posti per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto il 28 ottobre 2021. Il Ministero della Giustizia adottava poi il decreto di espulsione dal 181° corso di formazione e di esclusione dall’assunzione.
Il provvedimento si fondava sulla richiesta della Procura della Repubblica di rinviare a giudizio l’interessato per concorso nei reati di introduzione clandestina in luoghi militari, falso materiale, falsa dichiarazione di identità e tentata truffa ai danni dello Stato. Gli si contestava di essersi fatto sostituire da esperti nelle prove scritte di una distinta procedura di reclutamento nella Guardia di Finanza. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Liguria, deducendo difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e sproporzione dell’esclusione rispetto ai requisiti di legge, non essendovi alcuna condanna penale. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato e assorbente il terzo motivo di gravame. Il thema decidendum riguarda i requisiti di accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia. Gli artt. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e 26 della legge n. 53/1989 richiedono le qualità morali e di comportamento stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, cioè la condotta incensurabile ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n. 160/2006.
La normativa va letta in senso costituzionalmente orientato, alla luce della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost., dell’innocenza ex art. 6, comma 2, CEDU e dell’accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza ex art. 51 Cost. Il Tribunale supera espressamente il precedente orientamento richiamato dalla difesa erariale. L’attribuzione di un effetto ostativo automatico al carico pendente si sostanzia in una presunzione di colpevolezza e collide con tali parametri, oltre a non essere conforme ai canoni di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa.
L’inizio del procedimento penale, l’esercizio dell’azione penale e la pendenza del processo non permettono all’Amministrazione di esprimere una valutazione definitiva sulle qualità morali del candidato solo indagato o imputato. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. II, 12 giugno 2023, n. 5740, relativa a un altro allievo agente indagato nel medesimo procedimento, nonché Cons. St., sez. II, 8 maggio 2023, n. 4573 e Cons. St., sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1727. In simili fattispecie l’Amministrazione deve disporre l’ammissione con riserva dell’interessato.
Il provvedimento impugnato si fonda per relationem sulla sola richiesta di rinvio a giudizio, elemento insufficiente a determinare l’esclusione con carattere di definitività. Il Tribunale precisa però il limite del principio. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento escludente anche senza condanna penale, qualora le condotte addebitate risultino accertate nella loro materialità, come nella sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Sul punto richiama ancora Cons. St., sez. II, n. 5740 del 2023 e TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 14 dicembre 2021, n. 12914.
Il ricorso è quindi accolto nei sensi e nei limiti della motivazione, con annullamento del decreto gravato. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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