Estinzione per oblazione e inaffidabilità nel divieto di detenzione armi (TAR Liguria n. 199 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato per oblazione comporta l’irrilevanza del fatto sul piano dell’ordinamento penale, ma non impedisce all’Amministrazione di desumere dal fatto contestato l’inaffidabilità dell’autore ai fini della decisione sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi. Quando il precedente penale attiene specificamente alla materia delle armi, la valutazione di inaffidabilità è assai più pregnante rispetto a quella conseguente a reati comuni, non inerenti alla detenzione di armi. In tal caso la motivazione del provvedimento prefettizio che dia conto delle plurime ragioni del giudizio negativo è sufficiente a giustificarne l’adozione, senza necessità di una specifica motivazione sulla perdurante attualità dell’inaffidabilità. Il rigetto dell’istanza non richiede il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 quando il ricorrente non indichi gli elementi che, introdotti in sede procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di condominio, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Genova ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato in seguito a una denuncia per detenzione abusiva di un fucile a pallettoni (art. 697 cod. pen.). L’arma era stata acquistata da un conoscente, al quale il ricorrente aveva fornito rassicurazioni circa l’avvenuta regolarizzazione del passaggio di proprietà, ed era stata poi trasportata dall’ufficio alla propria abitazione senza denunciarne il possesso.

Il provvedimento originario di divieto era già stato impugnato con ricorso dichiarato perento. Una prima istanza di revoca era stata rigettata con provvedimento non impugnato. Il reato è stato poi dichiarato estinto per oblazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare l’episodio senza svolgere alcuna attività istruttoria sull’attualità del giudizio di inaffidabilità, e ha contestato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, per la sostanziale identità delle censure. Il punto centrale è l’incidenza dell’estinzione del reato per oblazione sul giudizio amministrativo di inaffidabilità. Il Tribunale ritiene la circostanza non pertinente: l’estinzione comporta l’irrilevanza del fatto sul piano penale, ma non impedisce di desumere dal fatto contestato l’inaffidabilità dell’autore ai fini della revoca del divieto.

La giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della necessità di una specifica motivazione sull’attualità dell’inaffidabilità viene giudicata non pertinente. Si tratta di pronunce relative a reati commessi molto tempo prima e non riguardanti le armi. La fattispecie in esame è diversa: il reato non era comune, ma consisteva nella detenzione abusiva di un fucile da caccia. Rispetto ai reati comuni, la valutazione di inaffidabilità conseguente a un precedente penale in materia di armi è assai più pregnante.

La motivazione del provvedimento impugnato è quindi sufficiente, perché dà conto delle plurime ragioni del giudizio negativo: le rassicurazioni fornite al precedente proprietario circa la regolarizzazione del passaggio di proprietà; il perdurare del possesso dell’arma non denunciata per molti mesi, fino al controllo dei Carabinieri; il trasporto dell’arma dall’ufficio all’abitazione; l’inescusabilità della condotta alla luce dell’esperienza del ricorrente in materia di armi.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale lo ritiene infondato. Precedenti provvedimenti di analogo contenuto non sono stati impugnati con successo, e il ricorrente non ha indicato quali elementi decisivi avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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