Accesso agli atti edilizi e interesse del confinante alla titolarità dell’area (TAR Sicilia n. 4050 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi il giudice non accerta la titolarità del diritto sostanziale che l’istante intende tutelare, perché il giudizio sull’accesso non è il giudizio sul diritto a protezione del quale l’accesso è richiesto. È sufficiente che l’istante alleghi un titolo dal quale risulti la disponibilità dell’area, anche se la sua validità è contestata, per integrare l’interesse diretto, concreto e attuale. Il confinante ha interesse ad accedere alla documentazione relativa alla disponibilità dell’area e ai diritti edificatori, perché tali circostanze incidono sulla legittimità del permesso di costruire. Il difetto di rappresentanza dell’amministratore di condominio, che agisca senza autorizzazione assembleare, è sanabile con ratifica, senza preclusioni istruttorie.

Il Fatto

Un condominio chiede al Comune l’accesso alla documentazione relativa al progetto edilizio di una società e al conseguente permesso di costruire. La richiesta nasce dalla pretesa della società di occupare un’area condominiale per collocarvi un ponteggio e dalla dichiarata titolarità di diritti di cubatura su quella particella.

Il Comune avvia il procedimento, rappresenta l’opposizione della controinteressata e invita il condominio a dedurre. Segue l’integrazione documentale, ma l’amministrazione non adotta alcun provvedimento espresso. Il condominio impugna così il silenzio-diniego. La società si costituisce, eccependo il difetto di interesse e profili di legittimazione processuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il difetto di rappresentanza. L’amministratore di condominio, nelle controversie che non può proporre autonomamente, non è legittimato senza previa autorizzazione dell’assemblea, ma il suo operato può essere ratificato, anche dopo l’assegnazione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. La regolarizzazione non è soggetta a termine perentorio, per cui è infondata l’eccezione di tardività del deposito della ratifica.

Quanto al conferimento della procura a sé stesso, il Tribunale richiama l’art. 1355 cod. civ., che sancisce la semplice annullabilità del negozio, e in ogni caso la questione resta superata.

Il Collegio qualifica poi la dichiarazione resa a verbale dal Comune come atto soprassessorio e, in ogni caso, meramente confermativo del precedente silenzio-diniego, privo di motivazione e di nuovi elementi istruttori. Non ne era quindi necessaria l’impugnazione. La nota successiva è atto endoprocedimentale, non indirizzato al ricorrente.

Nel merito, il Tribunale afferma che non spetta all’amministrazione, né al giudice dell’accesso, accertare se l’istante sia titolare del diritto che intende tutelare. Il condominio ha allegato un atto di compravendita trascritto, dal quale l’area risulta destinata a parcheggio comune: ciò basta a integrare un adeguato elemento di prova dell’interesse, restando la validità del titolo contestabile dai terzi. L’interesse all’accesso può inoltre dipendere da ragioni inverse alla rivendicazione della proprietà.

Il condominio ha comunque chiarito di agire anche nella qualità di proprietario confinante, pregiudicabile dall’edificazione limitrofa. Il ricorso è dunque accolto: il Comune deve consentire l’accesso entro venti giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di inadempienza e condanna alle spese secondo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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