Conferimento d’azienda e verifica dei requisiti del finanziamento INAIL (TAR Calabria n. 1551 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la controversia relativa alla revoca o esclusione dal beneficio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il provvedimento non si fonda su mere inadempienze del percettore, ma costituisce nuovo esercizio di potere discrezionale in sede di verifica dei requisiti di ammissibilità. La clausola dell’Avviso pubblico che impone, in caso di conferimento d’azienda, la verifica del mantenimento della validità della domanda impone di riconsiderare anche il conseguimento della soglia minima di punteggio. La società conferitaria, soggetto giuridico distinto dall’impresa individuale conferente e iscritta alla CCIAA dopo il 31 dicembre 2016, soggiace al punteggio ridotto previsto dall’Allegato dell’Avviso, senza che la dedotta continuità aziendale possa derogare al tenore letterale della disciplina. La mancata impugnazione della previsione dell’Avviso ne preclude il sindacato nel merito.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale ha presentato domanda di partecipazione all’Avviso ISI 2018, ottenendo l’ammissione al finanziamento con un punteggio superiore alla soglia minima. Nel corso dell’attuazione del progetto ha conferito l’azienda in una società di nuova costituzione, comunicando l’operazione all’INAIL ai sensi dell’art. 24 dell’Avviso e ottenendo un riscontro positivo con proroga dei termini.
In seguito l’Istituto ha comunicato il preavviso di esclusione, rideterminando il punteggio relativo al tasso di tariffa medio, poiché la società era iscritta alla CCIAA in epoca successiva al 31 dicembre 2016. Il punteggio così ridotto è sceso sotto la soglia minima. La società ha impugnato il provvedimento di rigetto delle proprie deduzioni, chiedendo l’annullamento dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione sollevata dall’Istituto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Cassazione, Sezioni Unite, 18 maggio 2021, n. 13492, Sezioni Unite, 12 novembre 2020, n. 25578 e Sezioni Unite, 21 giugno 2023, n. 17757 — il Tribunale distingue la revoca fondata su inadempienze del beneficiario, devoluta al giudice ordinario, dall’ipotesi in cui si sindachi l’esercizio dell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, devoluta al giudice amministrativo.
Nel caso concreto il provvedimento di esclusione è stato adottato in applicazione dell’art. 24 dell’Avviso, che impone all’amministrazione, in presenza di conferimento d’azienda, di verificare il mantenimento della validità della domanda in relazione ai requisiti di ammissibilità. Ne deriva un nuovo esercizio di potere, rispetto al quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo.
Nel merito i motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. L’INAIL ha applicato correttamente i parametri dell’Allegato 1.1, che attribuisce un punteggio ridotto alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1° gennaio 2017. La società conferitaria è soggetto giuridico distinto dall’impresa individuale ed è stata iscritta solo nel 2021: la riduzione del punteggio ha determinato il superamento negativo della soglia minima.
Il Collegio esclude che la continuità aziendale possa giustificare il mantenimento del punteggio iniziale, perché il tenore testuale dell’Allegato non consente all’amministrazione un diverso apprezzamento. La legittimità di tale previsione, inoltre, non è sindacabile in questa sede, non essendo stata impugnata dalla ricorrente.
Quanto alla delimitazione dei requisiti oggetto di verifica, il Tribunale osserva che l’art. 24 richiama espressamente il mantenimento della validità della domanda in relazione ai requisiti di ammissibilità, tra i quali rientra il raggiungimento della soglia minima di 120 punti. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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