Revoca presidente consiglio comunale solo per violazione doveri imparzialità (TAR Lazio n. 298 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del Presidente del Consiglio Comunale non può essere disposta sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La funzione del Presidente dell’organo consiliare ha carattere istituzionale e di garanzia del corretto funzionamento dell’assemblea e della dialettica tra maggioranza e minoranza. La rimozione presuppone il cattivo esercizio della funzione, tale da comprometterne la neutralità, e va motivata con esclusivo riferimento a tale parametro. Non integrano gravi e giustificati motivi il transito del Presidente verso un’altra formazione consiliare, né manifestazioni politiche poste in essere dopo la conclusione dei lavori e fuori dall’esercizio delle funzioni istituzionali. È illegittima, inoltre, la delibera che nella parte dispositiva ometta la preventiva e indispensabile deliberazione di rimozione dalla carica, procedendo direttamente all’elezione del nuovo Presidente.

Il Fatto

La ricorrente, eletta consigliere comunale e poi nominata all’unanimità Presidente del Consiglio Comunale, aderiva in seguito a una nuova formazione politica consiliare. In occasione della seduta dedicata al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario, esprimeva voto contrario insieme ad altri consiglieri, determinandone la mancata approvazione. Su richiesta del Sindaco convocava una nuova seduta; nel corso della stessa il Sindaco rivolgeva espressioni offensive nei confronti di altra consigliera del gruppo cui la ricorrente apparteneva e, al termine dei lavori, la ricorrente esponeva un foglio con la scritta «vergogna».

I consiglieri di maggioranza e il Sindaco formulavano proposta di rimozione dalla carica di Presidente, motivata dal presunto comportamento schierato a favore di una parte politica divenuta di opposizione. Il Consiglio Comunale adottava quindi la deliberazione impugnata, con la quale procedeva direttamente all’elezione del nuovo Presidente e dei due Vicepresidenti. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa misura cautelare, deducendo la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6, comma 4, del Regolamento comunale, nonché del principio del contrarius actus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Presidente i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, mentre l’art. 7 del Regolamento comunale gli impone di rappresentare l’intero Consiglio, tutelarne la dignità e ispirarsi a criteri di imparzialità. Da tali disposizioni deriva che la rimozione può essere disposta esclusivamente in presenza di violazioni dei doveri inerenti alla carica.

Il TAR esamina la motivazione del provvedimento, unica rilevante ai fini del giudizio, non potendosi considerare le integrazioni difensive fondate anche su fatti mai contestati. Da essa non emergono elementi indicativi di simili violazioni. Le generiche «dichiarazioni pubbliche» contestate non possono supportare la revoca, sia per l’estrema genericità, sia perché eventuali dichiarazioni di natura politica sono estranee al parametro di valutazione.

La Corte richiama il principio secondo cui la revoca del Presidente del Consiglio Comunale «non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico» (TAR Lazio, Roma, n. 14142 del 2020; in termini TAR Sicilia, Catania, n. 759 del 2022; TAR Puglia n. 393 del 2021; TAR Puglia n. 38 del 2019), richiamando anche Cons. Stato, sez. V, n. 2678 del 2017. Il transito della ricorrente verso altra corrente politica può aver minato il rapporto di fiducia politica, ma non costituisce giustificato motivo di rimozione.

Quanto al cartello con la scritta «vergogna», esso non può di per sé assurgere a elemento giustificativo, essendo incontestato che fu esposto dopo la conclusione dei lavori, quando la ricorrente non era più nell’esercizio delle funzioni istituzionali, e che costituì reazione alle espressioni del Sindaco. Il primo motivo è pertanto fondato.

Il Collegio ritiene parimenti fondato il secondo motivo: sebbene la parte motiva dia atto della preventiva votazione di rimozione, la parte dispositiva contiene la sola e diretta nomina del nuovo Presidente, senza la preventiva e indispensabile deliberazione di rimozione. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della deliberazione impugnata e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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