Esclusione per commistione tra offerta tecnica ed economica e malfunzionamento telematico (TAR Puglia n. 717 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica è violato quando i dati economici, inseriti nella busta tecnica, siano astrattamente consultabili dalla Commissione giudicatrice, essendo sufficiente la mera possibilità virtuale di condizionamento della valutazione. Il malfunzionamento della piattaforma telematica integra l’ipotesi dell’art. 79, comma 5-bis, d.lgs. 50/2016 solo se impedisce la corretta presentazione dell’offerta; il disallineamento tra valore complessivo e somma dei prezzi unitari, ove il gestore lo qualifichi come caratteristica del sistema, non giustifica di per sé l’esclusione. L’omessa comunicazione immediata dell’esclusione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 non è sanzionata con l’annullamento, ove la tutela giurisdizionale non risulti pregiudicata.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura di rilancio competitivo per l’implementazione delle Centrali Operative Territoriali, indetta tra gli aggiudicatari di un accordo quadro Consip. Al momento di generare l’offerta economica sulla piattaforma telematica, rilevava che il totale complessivo non includeva i servizi accessori; segnalava il problema al gestore e, in attesa di riscontro, inseriva nel folder della relazione tecnica una distinta dichiarazione recante il valore economico complessivo.
All’apertura delle buste tecniche la Commissione riscontrava quel file e, ritenuta la violazione del divieto di indicazioni economiche nell’offerta tecnica, disponeva l’esclusione dalla gara. Seguiva l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il TAR accoglieva in via cautelare, ma il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza. La ricorrente impugnava quindi l’esclusione e l’aggiudicazione, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo al dedotto malfunzionamento della piattaforma. La norma invocata, trasfusa nella lex specialis, opera quando il difetto tecnico impedisce la corretta presentazione delle offerte. Nel caso concreto la segnalazione era stata riscontrata dal gestore, che aveva chiarito come il disallineamento costituisse una caratteristica del sistema di presentazione informatica e non un’anomalia. Il motivo è quindi respinto.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui, fermi i prezzi unitari, le moltiplicazioni e le somme sono emendabili dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato n. 10931 del 13 dicembre 2022). Tuttavia, osserva che il disallineamento non avrebbe di per sé giustificato l’esclusione: la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica è derivata piuttosto dall’eccesso di zelo della ricorrente nel voler presentare un’offerta coerente con la propria lettura della legge di gara.
Il collegio ribadisce che il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, ma il giudice deve verificare la suscettibilità del fatto a violarlo, anche solo virtualmente. Poiché il file era liberamente consultabile dalla Commissione sin dall’apertura della busta tecnica, esso avrebbe potuto condizionarne la valutazione, alterandone serenità e imparzialità (Consiglio di Stato n. 1327 del 24 febbraio 2022). L’esclusione è pertanto fondata nel principio, pur con una più accorta verbalizzazione dei passaggi procedimentali che avrebbe forse potuto evitarla.
Il secondo motivo, connesso al primo, è respinto per le medesime ragioni: rileva la mera possibilità astratta della violazione. Quanto al terzo motivo, relativo all’art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016, il Tribunale richiama T.A.R. Abruzzo n. 167 del 23 marzo 2019 e rileva che la norma non prevede alcuna sanzione di annullamento, né la tutela giurisdizionale è risultata pregiudicata. Il ricorso è respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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