Competenza della Giunta sull’adozione del PUC e discrezionalità delle scelte urbanistiche (TAR Campania n. 1774 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica regionale, l’adozione del PUC compete alla Giunta comunale, salvo che lo statuto disponga diversamente, mentre la riserva di competenza consiliare di cui all’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 non è riferibile all’atto di adozione. L’atto con cui la Giunta riscontra le osservazioni endoprocedimentali non è autonomamente impugnabile, dovendo le doglianze essere rivolte alla delibera di approvazione. Le scelte di classificazione dei suoli costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità, e non sussiste alcun affidamento qualificato del privato alla conferma della destinazione precedente, non operando in materia il divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Il ricorrente impugna gli atti di adozione e di approvazione del Piano Urbanistico Comunale di un Comune campano, oltre alla dichiarazione di coerenza resa dalla Provincia. Con l’originario gravame contesta plurimi profili di illegittimità, tra cui l’incompetenza della Giunta rispetto al Consiglio e la violazione dei principi in materia di perequazione urbanistica.
Nel corso del giudizio l’originario ricorrente decede; il giudizio è interrotto e riassunto dal figlio, che impugna con motivi aggiunti la delibera consiliare di approvazione definitiva. Il Tribunale, con precedente pronuncia, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sul presupposto che il piano fosse adottato e non ancora approvato. Il Consiglio di Stato, ritenendo ammissibile l’atto di motivi aggiunti, annulla con rinvio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., secondo i principi dell’A.P. n. 16/2024. Il giudizio è quindi riassunto e riunito al nuovo procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita il thema decidendum residuo: il Giudice d’appello ha riconosciuto l’ammissibilità dei soli motivi aggiunti, confermando implicitamente l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Su tale assetto si fonda la ricognizione delle censure ancora scrutinabili, comprese quelle dell’atto introduttivo «recuperate» e rivolte contro la delibera di approvazione.
La doglianza di incostituzionalità rivolta ad articoli del Regolamento regionale n. 5/2011 è dichiarata inammissibile: la censura investe direttamente una fonte secondaria, senza investire la legge regionale a monte della quale il Regolamento costituisce attuazione. La Corte costituzionale n. 130/2016, del resto, ha già qualificato inammissibile analoga questione, precisando che le previsioni regolamentari sindacabili dal giudice comune sono solo quelle non di mero dettaglio o difformi dalla normativa primaria.
Nel merito, il vizio di incompetenza non sussiste. L’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 non è decisivo, limitandosi a elencare i piani territoriali e urbanistici tra gli atti fondamentali del Consiglio senza riferimento specifico all’adozione. L’art. 3 del Regolamento n. 5/2011 attribuisce invece l’adozione alla Giunta, salvo diversa previsione statutaria, e lo statuto richiamato non deroga a tale regola. Le censure avverso il riscontro delle osservazioni sono parimenti infondate, atteso che il Regolamento ne assegna la competenza alla Giunta, e comunque inammissibili perché rivolte a un atto endoprocedimentale privo di effetti immediati.
Quanto alla classificazione dell’area come comparto ATS, il Collegio richiama il costante orientamento: le scelte urbanistiche sono apprezzamenti di merito non sindacabili, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. L’affidamento qualificato del privato richiede convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato o giudicati di annullamento, evenienze non ricorrenti. La riduzione della capacità edificatoria, in presenza di riconosciuti diritti edificatori virtuali, non integra pertanto alcun vizio: in materia urbanistica non opera il divieto di reformatio in peius, essendo l’interesse alla conferma della disciplina previgente un interesse di mero fatto. Il parere provinciale di coerenza non è illegittimo, poiché la norma del PTCP richiamata enuncia una mera facoltà e non un vincolo alla pianificazione comunale. I ricorsi riuniti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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