Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato (TAR Sicilia n. 3416 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva va accolta quando il provvedimento impugnato è imputabile a un soggetto diverso dall’amministrazione intimata, con conseguente estromissione di quest’ultima dal giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria provinciale aveva preso atto del giudicato formatosi su una precedente sentenza del medesimo Tribunale, confermando l’annullamento di alcune delibere in materia di contrattualizzazione di strutture odontoiatriche, e la successiva nota con cui era stata comunicata l’avvio del procedimento di rinnovazione delle operazioni di negoziazione del budget. Il ricorso era diretto anche contro gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Si sono costituiti l’Assessorato regionale alla Salute, che ha chiesto l’estromissione, e l’ASP di Messina. Con memoria del 12 settembre 2024 la ricorrente ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale. L’eccezione è accolta: il provvedimento impugnato è stato emesso dall’ASP, unico soggetto legittimato passivo ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Ne consegue l’estromissione dell’Assessorato dal giudizio.
Nel merito, il Tribunale rileva che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito da Cons. Stato, sez. IV, n. 4488 del 2024, la Corte enuncia il principio secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Collegio sottolinea che, in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Il giudice non ha il potere di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che la controversia afferisce a dubbi interpretativi sugli effetti di un’altra pronuncia giurisdizionale. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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