Chiusura del pubblico esercizio e insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile per l’esercizio già chiuso (TAR Liguria n. 272 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di revoca di autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un pubblico esercizio è respinta qualora l’attività commerciale risulti già chiusa in executivis al momento della deliberazione della camera di consiglio. La chiusura dell’esercizio, essendo già stata data esecuzione al provvedimento impugnato, esclude la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile di cui all’art. 55 cod. proc. amm., non ravvisandosi alcun pregiudizio attuale e concreto che possa essere evitato in via interinale.
Il Fatto
Una società, titolare di un pubblico esercizio in Genova, ha impugnato il provvedimento del Comune di Genova di revoca del titolo autorizzatorio e di contestuale chiusura dell’attività per abuso del titolo ex art. 10 TULPS, nonché per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 100, comma 2, TULPS e dell’art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977. La revoca è stata disposta su richiesta della Prefettura di Genova, che aveva formalmente proposto l’adozione del provvedimento sanzionatorio. La società ricorrente ha chiesto, oltre all’annullamento dell’atto, la sospensione cautelare della sua efficacia, lamentando il pregiudizio derivante dalla chiusura dell’attività. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura, la Questura e il Comune di Genova, resistendo alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria, nella fase cautelare, ha rilevato che il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in ricorso, non emergendo, a un primo esame, profili di fondatezza delle doglianze prospettate.
Il Collegio ha inoltre osservato che l’elemento decisivo per la reiezione della domanda cautelare risiede nella circostanza che l’esercizio commerciale risulti attualmente chiuso. Tale circostanza, in quanto effetto dell’esecuzione già data al provvedimento di revoca, esclude la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, che costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
L’ordinanza cautelare, pertanto, è stata respinta, con compensazione delle spese della fase. La decisione si fonda sulla natura non satisfattiva della tutela cautelare, che non può essere accordata quando manchi un danno attuale e irreparabile da evitare nelle more del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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