La carta docente va rilasciata anche in ottemperanza al giudicato del giudice (TAR Liguria n. 757 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il TAR accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, assegnando un termine per l’adozione dei provvedimenti dovuti. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando sia fornita la prova del passaggio in giudicato del titolo e del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata né altrimenti giustificata, legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, ottengono dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità accertate nella pronuncia. Formatosi il giudicato, il Ministero resta inerte.

I docenti propongono quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, evidenziando la difficoltà di dare tempestiva esecuzione alle numerose sentenze già pronunciate in materia e invocando la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il TAR rileva che l’Amministrazione non contesta l’inadempimento lamentato e non dimostra di aver dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’inerzia è quindi accertata e il ricorso va accolto.

In conseguenza, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona, rilasciando ai ricorrenti la carta elettronica del docente e accreditandovi gli importi spettanti in base alle annualità accertate dal giudice del lavoro. Il termine è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione generale; il commissario provvederà entro i trenta giorni successivi, previo accertamento dell’inottemperanza.

Sulle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza e le pone a carico del Ministero, liquidandole equitativamente in misura contenuta tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 in tema di assimilazione alle procedure esecutive, e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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