Illegittimità derivata dell’atto applicativo di norma dichiarata incostituzionale (TAR Sardegna n. 526 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo adottato sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima non è nullo né automaticamente caducato, ma è annullabile. La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti pendenti e priva il provvedimento della sua base legale, ma l’atto resta efficace sino alla rimozione in sede giurisdizionale o al ritiro in autotutela. Sussiste, pertanto, l’interesse attuale all’annullamento del provvedimento che continui a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al SUAPE del Comune di Quartucciu una dichiarazione autocertificativa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 2.503,9 kWp su terreno ricadente in zona agricola. Formatosi il titolo abilitativo, il Comune comunicava con nota del 7 febbraio 2025 che il titolo era privo di efficacia ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. Sardegna n. 20/2024, per la localizzazione del progetto in area qualificata come non idonea dall’Allegato A della medesima legge.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale. I provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla L.R. n. 20/2024 e non sul D.M. 21 giugno 2024, impugnato solo in via subordinata e cautelativa, sicché la controversia resta devoluta al giudice regionale. Risulta invece fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avendo tale amministrazione partecipato alla formazione dell’atto impugnato.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il provvedimento del SUAPE trovava la sua unica base normativa nell’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024, che dichiarava l’inefficacia dei titoli abilitativi già emanati per impianti ricadenti in aree non idonee. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., del principio di ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica ex artt. 3 e 41 Cost., nonché dei principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624 e Sez. V, 4 giugno 2024, n. 4998), il TAR ha precisato che l’atto amministrativo adottato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è annullabile e non nullo, e che la sentenza della Corte, pur operando retroattivamente, non ne determina l’automatica caducazione. Poiché il provvedimento non era stato ritirato in autotutela e continuava a produrre effetti, il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l’atto per illegittimità derivata sopravvenuta, assorbendo la domanda subordinata di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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