Esclusione per grave illecito professionale tra discrezionalità e affidabilità dell’operatore (Cons. Stato n. 9051 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata dalla sola idoneità dei fatti a minare l’integrità o l’affidabilità professionale del concorrente. Il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca e resta limitato alla verifica di evidenti travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione o di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva. L’esclusione è legittima quando si fonda su una valutazione complessiva di una pluralità di inadempimenti pregressi che, pur singolarmente non decisivi, nel loro insieme dimostrano una persistente carenza professionale, specie in relazione a servizi di natura sensibile. Il principio di proporzionalità non impone di ignorare che casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità dell’operatore.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dei servizi educativi e di istruzione relativi a un polo di infanzia. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione dell’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016. La società partecipante ha compilato il DGUE e le dichiarazioni integrative rappresentando molteplici precedenti affidamenti e contratti risolti. Esperito il contraddittorio procedimentale, il Comune ha disposto l’esclusione della società con provvedimento del RUP.
La società ha impugnato l’esclusione davanti al TAR Lombardia, proponendo poi motivi aggiunti contro l’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente. Il TAR, con la sentenza n. 1314/2025, ha respinto il ricorso originario e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. La società ha interposto appello, censurando la valutazione del grave illecito professionale, la violazione del contraddittorio e l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento secondo cui la valutazione del grave illecito professionale è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, con un sindacato giurisdizionale di tipo estrinseco, limitato ai travisamenti evidenti e all’assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva (in tal senso Sez. V n. 6275 del 2025). L’esclusione è quindi legittima quando si fonda su una valutazione complessiva di più inadempimenti pregressi che, considerati unitariamente, dimostrano una persistente carenza professionale.
Nel caso concreto il Collegio ritiene che il numero e la natura degli episodi contestati — accertati nella loro effettiva sussistenza — giustifichino il provvedimento espulsivo, delineando una frattura del rapporto fiduciario tra stazione appaltante e operatore economico. Respinto è l’assunto secondo cui le vicende anteriori al triennio andavano escluse. Applicando l’art. 80, comma 10-bis d.lgs. n. 50/2016, il termine decorre dalla definitività del provvedimento di esclusione, che matura con l’adozione non impugnata ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, e scade alla pubblicazione del bando.
Quanto alla vicenda relativa a un Comune, la revoca dell’aggiudicazione era intervenuta per il rifiuto della società di sottoscrivere il contratto, adducendo una pretesa antieconomicità in relazione a clausole pur considerate in sede di offerta: da qui la legittima valorizzazione del venir meno del carattere fiduciario. Non assumono rilievo contrario le pronunce favorevoli ottenute in altre vicende giudiziarie (TAR Lecce nn. 1381-1382/2021; Cons. Stato n. 9877/2022), stante l’autonomia discrezionale di ciascuna stazione appaltante. Neppure l’entità delle penali irrogate da diverse amministrazioni risulta decisiva, poiché, come chiarito da Sez. V n. 7352 del 2025, il principio di proporzionalità non esclude che casi ripetuti di lievi irregolarità possano generare dubbi sull’affidabilità dell’operatore. Anche la risoluzione consensuale disposta da altro Comune, finalizzata a definire potenziali dissidi, è ritenuta rilevante ai fini della valutazione di affidabilità.
Il giudizio complessivo di inaffidabilità non presenta profili di palese erroneità, illogicità o irrazionalità, unici vizi che consentono il sindacato sulle scelte discrezionali. Infondata è anche la censura sulla mancanza di un contraddittorio preventivo effettivo: il principio non impone all’amministrazione di replicare analiticamente alle singole osservazioni del privato, quando dal complesso dell’atto siano desumibili le ragioni del provvedimento. Rigettato infine il motivo sull’illegittimità derivata dell’aggiudicazione, poiché la legittimità dell’esclusione priva la società di ogni interesse alle sorti della gara, divenuta per essa res inter alios acta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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