Esclusione illegittima per impossibilità oggettiva di indicare i costi della manodopera (TAR Calabria n. 1870 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che non indichi separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, allorché la modulistica predisposta dalla stazione appaltante e l’architettura della piattaforma telematica di gara rendano materialmente impossibile tale indicazione. In presenza di clausole o modelli fortemente ambigui o fuorvianti, ovvero strutturati in modo da non consentire l’inserimento delle voci richieste, la sanzione espulsiva non può essere applicata: il concorrente che si sia attenuto alle prescrizioni di gara matura un legittimo affidamento sulla regolarità della procedura, tutelato dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023. Le conseguenze dell’errore indotto dalla condotta della stazione appaltante non possono essere traslate sul partecipante in buona fede, dovendo prevalere il favor partecipationis e la possibilità di rettifica mediante soccorso istruttorio.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava a una procedura negoziata senza bando indetta da So.Ri.Cal. s.p.a. per l’affidamento di un servizio di stampa e recapito di corrispondenza, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Il capitolato prestazionale, in aderenza all’art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, imponeva di indicare separatamente i costi della manodopera contestualmente al c.c.n.l. applicato. La stazione appaltante predisponeva un file “Offerta economica” e un documento di indicazioni che fissavano l’importo contrattuale a base d’asta, consentendo ai concorrenti di inserire soltanto il prezzo per le singole componenti del servizio.

La ricorrente presentava l’offerta tramite piattaforma M.E.P.A., con un ribasso del 22,34%, risultando la migliore. Il 12.05.2025 veniva esclusa per mancata indicazione del costo della manodopera. Seguiva l’esito infruttuoso della procedura e l’indizione di una nuova gara. La società agiva quindi per l’annullamento dell’esclusione e degli atti conseguenti, deducendo l’oggettiva impossibilità di inserire i costi richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’unica eccezione alla regola dell’esclusione per omessa, separata indicazione dei costi di sicurezza e manodopera è costituita dalla presenza di clausole e modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali voci: deve trattarsi di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, idonee a ingenerare confusione, o di schemi predisposti in modo da rendere materialmente impossibile l’inserimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3000 del 2024).

Sul piano dei principi, il Tribunale ribadisce che la circostanza per cui il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni e la modulistica pubblicate dalla stazione appaltante non può ridondare a suo danno, in violazione del favor partecipationis e della tutela dell’affidamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 3320 del 2009; Cons. Stato, Sez. V, n. 2917 del 2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6545 del 2020). Le conseguenze di una condotta colposa dell’amministrazione non possono essere traslate sul partecipante in buona fede.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene sussistente un’oggettiva impossibilità di inserire separatamente i costi della manodopera: la piattaforma non offriva spazi dedicati e il documento generato automaticamente non poteva essere modificato né integrato con allegati, a pena di errore bloccante. La ricorrente, attenendosi alle prescrizioni di gara, ha dunque maturato un ragionevole e legittimo affidamento sulla regolarità della procedura (TAR Calabria, Sez. I, n. 1669 del 2025).

Non assume rilievo l’argomento della stazione appaltante secondo cui altra partecipante avrebbe indicato i costi: ciò è avvenuto caricando un documento aggiuntivo e forzando il sistema. Né la delibera A.n.a.c. n. 15/2025, che imporrebbe al concorrente di informarsi sulle modalità alternative di indicazione, può assurgere a principio, traducendosi in un aggravio procedurale non previsto quando la piattaforma non consenta oggettivamente l’inserimento.

Il provvedimento di esclusione è pertanto annullato, con caducazione derivata della determinazione di esito infruttuoso. È invece inammissibile, per difetto di impugnazione dell’aggiudicazione e della tutela della controinteressata, la domanda relativa alla nuova procedura; è dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’accesso, essendo stata la documentazione trasmessa. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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