Progressione verticale, prova di resistenza e sindacato sui criteri di valutazione (TAR Calabria n. 1867 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alle procedure di progressione verticale tra le aree del personale pubblico la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, per la natura concorsuale della selezione, che consente il passaggio a un profilo professionale diverso e superiore. Il candidato che impugni i criteri di valutazione e la graduatoria è tenuto a superare la cd. prova di resistenza: deve dimostrare, o quanto meno fornire un principio di prova, che l’accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire un collocamento utile. Ove il punteggio massimo astrattamente ritraibile resti inferiore a quello del vincitore, le censure sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di scrutinio nel merito. L’atto presupposto superato e inefficace per effetto di un successivo provvedimento emendativo rende improcedibile l’impugnazione che lo riguardi.
Il Fatto
Il Comune ha avviato una procedura comparativa per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCNL 16 novembre 2022, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, unitamente alla presupposta integrazione del regolamento degli uffici e dei servizi. La ricorrente ha impugnato l’avviso e gli atti presupposti, deducendo la violazione dei pesi percentuali assegnati ai criteri di valutazione e l’illegittima preminenza attribuita all’anzianità di servizio.
Il Comune ha dapprima convalidato il regolamento e riaperto i termini, poi ha rettificato la graduatoria. La ricorrente si è collocata seconda, con 59,874074 punti, dietro il vincitore, con 80 punti. Ha quindi impugnato i nuovi criteri e le graduatorie con plurimi motivi aggiunti, contestando la differenziazione tra part time e full time e l’attribuzione dei titoli di studio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione amministrativa, richiamando la rilevanza concorsuale della selezione e il criterio distintivo tra progressione verticale e orizzontale, con rinvio a Cassazione Sezioni Unite n. 8985 del 2018 e alla giurisprudenza amministrativa ivi citata.
Sul piano processuale, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile perché l’avviso impugnato è stato superato ed emendato dal successivo avviso del 20 febbraio 2024. Parimenti improcedibili sono i secondi motivi aggiunti, avendo la delibera di rettifica rideterminato la prima graduatoria.
Il nucleo argomentativo riguarda la prova di resistenza. Il Collegio esamina le censure in ordine logico, verificando se possano sovvertire l’esito. La doglianza sulla valutazione delle competenze espresse in ambito lavorativo è smentita dal testo dell’avviso e priva di riscontro documentale: le schede di valutazione non sono state prodotte.
Quanto alla differenziazione tra part time e full time per l’esperienza maturata, il Collegio opera un calcolo astratto: anche senza differenziazione, la ricorrente otterrebbe 27,5 punti, cui sommare i 20 punti per i titoli, raggiungendo al massimo 77,5 punti, comunque inferiori agli 80 del vincitore. Le censure sono quindi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio richiama il principio per cui, nella contestazione dei risultati concorsuali, non può prescindersi dalla prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare la possibilità di un collocamento utile (Cons. Stato, sez. VI, n. 109 del 2023; Cons. Stato, sez. V, n. 5837 del 2019). Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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