Esclusione per irregolarità contributiva e verifica tramite DURC acquisito aliunde (TAR Puglia n. 1585 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 opera quando l’operatore economico ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi contributivi e previdenziali, con la precisazione che la regolarizzazione postuma non ripristina retroattivamente le condizioni soggettive di partecipazione se interviene dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La verifica dell’assenza delle cause di esclusione mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico ex art. 99 d.lgs. n. 36/2023 integra l’attività di controllo ordinaria, ma non preclude alla stazione appaltante di rilevare la causa di esclusione attraverso elementi conoscitivi acquisiti per altra via, dovendosi altrimenti ammettere a gara un concorrente per il quale risulti acclarata una ragione di esclusione. Il rilievo della continuità dei requisiti impone il possesso degli stessi senza soluzione di continuità fino all’aggiudicazione e alla stipula. La legittimità dell’esclusione travolge, in via derivata, l’escussione della garanzia provvisoria, che trova autonoma giustificazione nella mancata stipula del contratto per fatti riconducibili all’affidatario, anche a seguito di inversione procedimentale.
Il Fatto
Il Comune di Martina Franca, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente si colloca al secondo posto, alle spalle del raggruppamento temporaneo originariamente primo classificato.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione con ricorso e successivi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Nelle more, la stazione appaltante annulla in autotutela l’originaria aggiudicazione e formula la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente, subordinandola alla verifica dei requisiti. All’esito di tale verifica, la ricorrente viene esclusa dalla gara per asserita violazione del capitolato speciale in materia di parco mezzi e per irregolarità contributiva ex art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, con contestuale escussione della garanzia provvisoria e aggiudicazione in favore del raggruppamento terzo classificato. Da qui i motivi aggiunti e il ricorso proposti avverso l’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione dei due giudizi, rilevata la mera riproposizione in via autonoma delle medesime domande, e dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei primi motivi aggiunti, essendo stata annullata in autotutela l’aggiudicazione originariamente impugnata. Residua l’esame delle censure avverso l’esclusione.
Il Tribunale reputa assorbente, in ragione della natura plurimotivata del provvedimento, l’esame del motivo relativo alla irregolarità contributiva. La ricorrente contesta l’imputabilità della situazione a un ente terzo, la possibilità di avvalersi di un DURC rilasciato per altra procedura, l’intervenuto superamento dell’irregolarità e la sua irrilevanza. La censura è infondata: il DURC negativo attestava violazioni gravi relative a un periodo compreso tra il febbraio e il novembre 2024, confermate dall’INPS e non confutate, essendo la ricorrente addirittura aderente a un piano di rateizzazione. L’irregolarità sussisteva alla data di presentazione della domanda e a quella di scadenza delle offerte, ed è stata sanata solo successivamente.
Quanto alla dedotta non utilizzabilità del DURC acquisito aliunde, il Collegio richiama l’art. 99 d.lgs. n. 36/2023 e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 24 aprile 2024: la verifica tramite fascicolo virtuale è attività ordinaria e non esclusiva, potendo l’irregolarità essere contestata con qualunque mezzo idoneo allo scopo. Rileva inoltre il principio di continuità dei requisiti, richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 6585 del 24 luglio 2025, e la non retroattività della sanatoria, già affermata da TAR Lecce n. 1375 del 23 dicembre 2024.
Accertata la legittimità dell’esclusione, il Collegio assorbe le censure avverso l’ulteriore ragione di esclusione e ritiene infondate quelle avverso l’escussione della garanzia provvisoria, poiché le parti non sono addivenute alla stipula per fatti riconducibili alla ricorrente, all’esito della verifica svolta in regime di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Quanto all’aggiudicazione in favore del terzo classificato, il soccorso istruttorio sugli oneri da interferenze non ha violato i limiti dell’art. 101, comma 1, esaurendosi nella mera esplicitazione di un calcolo su dati già contenuti nell’offerta, resa necessaria da un’omissione dei moduli di gara. I motivi aggiunti e il ricorso sono pertanto rigettati, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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