Esclusione lista elettorale per moduli non timbrati e dichiarazioni incomplete (Cons. Stato n. 3579 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali le forme assumono un contenuto sostanziale, non surrogabile, e non trovano applicazione i generali principi di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme. Il timbro di congiunzione apposto dal pubblico ufficiale sui moduli aggiunti costituisce elemento indefettibile: la mera unione materiale dei fogli, anche mediante nastro adesivo, non garantisce l’unicità sostanziale tra lista e sottoscrizioni e la sua mancanza non è integrabile aliunde, neppure mediante l’autenticazione o una dichiarazione postuma del soggetto autenticatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura priva dell’indicazione della lista non è suscettibile di ricostruzione induttiva sulla base di circostanze estranee all’atto, poiché l’esplicita manifestazione di volontà del candidato risponde a un requisito sostanziale di infungibilità. L’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 non opera nei procedimenti elettorali, regolati da norme speciali e da una tempistica incompatibile con l’acquisizione d’ufficio. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è norma eccezionale, esperibile solo per vizi meramente formali e in ipotesi tassative, non per colmare lacune sostanziali.
Il Fatto
In vista delle elezioni comunali la Commissione Elettorale Circondariale escludeva quattro liste collegate alla candidatura alla carica di Sindaco, tra cui quella oggetto di causa. Le ragioni dell’esclusione erano plurime: moduli non numerati e uniti solo con nastro adesivo, senza timbro o firma di collegamento; mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e del certificato di iscrizione alle liste elettorali; omessa indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione dei candidati a consigliere; assenza di autentica delle firme dei delegati sulla dichiarazione di collegamento.
I ricorrenti — candidata Sindaco, candidata consigliere e delegati alla presentazione — impugnavano il verbale di esclusione davanti al TAR Calabria, che con sentenza n. 802/2026 respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello, riproponendo i motivi di primo grado e censurando il mancato esercizio del potere di regolarizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960 e dalla necessità di dare continuità all’orientamento secondo cui il timbro o la sigla di congiunzione del pubblico ufficiale sono elementi indefettibili quando si utilizzino fogli separati. La mera spillatura o altra unione fisica, come il nastro adesivo, non è idonea a garantire l’unicità sostanziale tra lista e sottoscrizioni dei presentatori. La timbratura è necessaria ogni volta che serve ad apprezzare la sostanziale unitarietà del modulo, dovendosi avere certezza che gli elettori abbiano consapevolmente sottoscritto proprio quella lista e quei candidati.
Il Collegio precisa che la disciplina sulla presentazione delle candidature non ha rilievo meramente formale, perché le minute regole presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e a impedire abusi e contraffazioni. In questa materia, quindi, le forme hanno contenuto sostanziale e non si applicano i principi di dequotazione dei vizi formali: l’omessa apposizione del timbro non è una irregolarità irrilevante.
Quanto alle dichiarazioni di accettazione, le censure sono respinte perché erano del tutto prive del riferimento alla specifica lista, elemento necessario per accreditare in termini di univocità il collegamento qualificato tra candidature e lista. La peculiarità della procedura, strumentale a esigenze di certezza a fronte di tempi stringenti, non consente di valorizzare circostanze indiziarie ed estrinseche per ricostruire induttivamente la volontà dei candidati.
Il richiamo all’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 è disatteso: la legge sul procedimento amministrativo è legge generale e non trova applicazione quando il procedimento è regolato da norme speciali di settore; inoltre la peculiare tempistica elettorale rende la norma incompatibile.
Infine, il soccorso istruttorio ex art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è norma eccezionale, da interpretare tassativamente per la mera regolarizzazione di elementi solo formalmente viziati, purché non derivi dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto: non è ammessa alcuna ricostruzione postuma per sanare lacune sostanziali. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.