Sei scatti TFS già fruiti per inabilità e prescrizione dal saldo finale (Cons. Stato n. 3574 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta una sola volta ed esaurisce la sua funzione con l’attribuzione del trattamento di fine servizio. La domanda volta a ottenerne una seconda applicazione è infondata per difetto del presupposto fattuale, quando risulti provato che l’incremento è stato già integralmente corrisposto all’interessato al momento della cessazione per inabilità permanente al servizio, a nulla rilevando la diversa causa del congedo. La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine servizio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dal giorno di cessazione del rapporto. L’onere di allegare e provare il fatto estintivo grava sull’istituto previdenziale, anche in ragione del principio secondo cui la prescrizione non è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Tre ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, congedati a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni e con oltre trentacinque anni di servizio, hanno adito il TAR Marche chiedendo l’accertamento del diritto a vedersi computare i sei scatti contributivi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento con pagamento delle differenze, oltre rivalutazione e interessi.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e condannato l’istituto alla rideterminazione, con interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, compensando le spese. L’INPS ha appellato la decisione limitatamente alla posizione di uno solo degli originari ricorrenti, formulando due motivi: carenza di interesse per essere il beneficio già riconosciuto e violazione delle regole sulla prescrizione. L’appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio. Sul primo motivo osserva che la documentazione versata in atti, già in primo grado, dimostra l’avvenuta attribuzione e il versamento della totalità del beneficio economico previsto dall’art. 6-bis in favore degli appellati, in ragione della cessazione per inabilità permanente al servizio e non del congedo a domanda.
Da ciò il Consiglio di Stato trae la conseguenza che l’azione proposta costituisce un indebito tentativo di ottenere una duplicazione di un beneficio già integralmente conseguito. La domanda è pertanto infondata per mancanza del suo presupposto fattuale, ossia il pagamento da parte dell’INPS di quanto dovuto, e tanto basta a prescindere dalla configurabilità del difetto di interesse. Il ricorso di primo grado va quindi respinto quanto alle posizioni considerate.
Il secondo motivo investe il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione — Cons. Stato, sez. II, n. 8160 del 2024, n. 3807 del 2024, n. 3311 del 2024, n. 2979 del 2023, n. 2883 del 2023 e n. 2827 del 2023 — e conferma l’orientamento secondo cui il dies a quo del termine quinquennale coincide con la data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con quella di cessazione del servizio. La natura interruttiva del riconoscimento del debito si ricollega al pagamento rateale del dovuto. Su questa base la richiesta di rimessione all’adunanza plenaria è respinta, non ravvisandosi contrasti tali da giustificarla.
Nel merito dell’eccezione, il Consiglio di Stato rileva che l’INPS non ha fornito alcun conteggio distinto per ciascun ricorrente, omettendo di assolvere il proprio onere probatorio, posto che nel processo amministrativo, in base all’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio. Né l’istituto ha contestato specificamente il dato, allegato dalla difesa dell’appellato, del percepimento dell’ultima rata nel 2019: ai sensi dell’art. 64 c.p.a. quel fatto va considerato ammesso.
Pertanto, sia alla data del ricorso di primo grado sia a quella della diffida, primo atto interruttivo, il quinquennio non era ancora decorso. L’appello è accolto in parte e respinto per il resto: in riforma della sentenza impugnata, la domanda è respinta quanto alle posizioni dei due appellati, mentre resta confermato l’accoglimento per l’altro. Le spese del grado sono compensate tra l’INPS e quest’ultimo; i due soccombenti sono condannati, separatamente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 5.000 individualmente per ciascuno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.