Ottemperanza al giudicato per la carta docente e risarcimento da reiterazione di contratti a termine (TAR Lombardia n. 3442 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione successivamente alla notifica del titolo esecutivo comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme effettivamente corrisposte. Ove permanga l’inottemperanza per la parte residua del giudicato, ivi inclusi gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) e l’indennità risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone la verifica di un ritardo esecutivo successivo alla scadenza del termine, non potendo essere disposta allo stato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la somma di euro 1.500,00, e che aveva altresì riconosciuto il diritto a un’indennità risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, quantificata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il titolo, notificato, era rimasto inadempiuto ed era intervenuto il giudicato, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In relazione al capo relativo alla carta docente, l’Amministrazione aveva provveduto, nel corso del giudizio, al caricamento della somma capitale di euro 1.500,00 sul portafoglio elettronico del ricorrente. Per tale parte è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, permanendo invece uno stato di inottemperanza con riferimento agli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), di cui l’Amministrazione non aveva fornito prova di adempimento.
Quanto al capo relativo al risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia, limitandosi a una costituzione formale. Richiamando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha tratto dall’assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento la conferma della fondatezza della pretesa esecutiva.
Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni, provvedendo alla corresponsione dell’indennità risarcitoria pari a euro 31.496,28, oltre interessi legali, e degli accessori relativi alla carta docente. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, senza diritto a compenso.
Il Collegio ha invece escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, rimettendo la relativa valutazione a un’eventuale successiva istanza della parte in caso di prolungata inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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