Esclusione per omessa documentazione delle esperienze pregresse e del progetto impianti (TAR Lombardia n. 390 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento mediante manifestazioni di interesse, la clausola della lex specialis che impone a pena di inammissibilità di produrre la documentazione attestante le esperienze e le attività pregresse realizzate nel medesimo ambito professionale non è soddisfatta da mere dichiarazioni od elencazioni delle committenze. L’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 non esonera l’offerente dall’onere di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati, non essendo sufficiente l’astratta titolarità delle informazioni in capo all’amministrazione. La clausola che richiede a pena di inammissibilità il progetto degli impianti e delle modalità di approvvigionamento idrico ed elettrico va interpretata nel senso di esigere quantomeno l’indicazione delle modalità di approvvigionamento, restando la progettazione di dettaglio rinviata alla fase esecutiva. L’omessa allegazione di qualsiasi indicazione sul punto determina l’esclusione dalla procedura.

Il Fatto

Un comune aveva approvato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per l’allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio in una piazza cittadina, per le annualità 2024 e 2025. Alla procedura avevano partecipato due imprese. All’esito della valutazione, l’amministrazione ha individuato il soggetto affidatario con determina dirigenziale.

L’impresa non affidataria ha impugnato la determina, il verbale di valutazione e l’avviso, deducendo la violazione delle regole della lex specialis poste a pena di inammissibilità e contestando l’attribuzione dei punteggi. Il controinteressato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte relativa ai punteggi e, in via subordinata, l’esclusione della ricorrente principale ove fosse accolto il motivo sull’omesso progetto degli impianti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, rilevando che il rapporto concessorio ha natura unitaria e non è frazionabile per annualità, sicché l’interesse all’annullamento restava integro quantomeno con riguardo al servizio del 2025.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione dell’esperienza richiesta e alla visura camerale. Ha infatti chiarito che le piste di pattinaggio rientrano nella nozione di giochi e spettacoli viaggianti delineata dall’art. 2 della legge n. 337/1968 e dal DM 27 giugno 2024, senza che l’avviso imponesse un’esperienza riferita a più tipologie di attrazioni. Quanto alla visura, l’attività prevalente non coerente non integrava causa di esclusione, essendo la prevalenza richiesta solo ai fini del punteggio.

Ha invece accolto le censure sull’omessa documentazione delle esperienze pregresse e sul progetto degli impianti. La clausola che esigeva la documentazione attestante le attività svolte nel medesimo ambito professionale non consentiva di sostituire i documenti con un mero elenco delle committenze. Il richiamo all’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 non giovava al controinteressato, che non aveva reso dichiarazioni sostitutive né indicato gli estremi dei provvedimenti per consentire l’acquisizione d’ufficio.

Quanto al progetto degli impianti, il Collegio ha interpretato la clausola nel senso meno gravoso: non si richiedeva un elaborato dettagliato, ma almeno l’indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico ed elettrico, con rinvio della progettazione alla fase esecutiva. Anche a voler seguire tale lettura, il controinteressato non aveva fornito alcun elemento sul punto e doveva essere escluso.

Il ricorso incidentale ha poi trovato accoglimento nel motivo escludente proposto in via subordinata: anche la ricorrente principale aveva omesso ogni indicazione sull’approvvigionamento elettrico, non supplita dal piano di sicurezza. Ne è derivata l’esclusione di entrambe le imprese e l’annullamento della determina e del verbale, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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