Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 657 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, a norma dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Presupposti dell’azione sono la definitività della pronuncia e la necessità di un’attività materiale o giuridica dell’Amministrazione in esecuzione della decisione. L’inottemperanza va accertata in concreto, anche alla luce del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo può ordinare all’ente di dare piena e corretta esecuzione e nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva adito la Corte di appello di Bari per ottenere la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione relative a un suolo del Comune di Barletta. Il Comune proponeva revocazione avverso la sentenza n. 1098/2013; il gravame era rigettato con sentenza n. 645/2020, pubblicata il 07/05/2020, che condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Non proposta impugnazione nei termini, la sentenza acquistava autorità di cosa giudicata. Dopo la notifica dell’atto di precetto del 14/09/2021, il Comune restava inerte. La società proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. La fattispecie rientra nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il thema decidendum riguarda l’attuazione di una pronuncia della Corte di appello di Bari divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, come attestato dal certificato depositato dalla ricorrente.

Sussiste, secondo il TAR, anche il secondo presupposto processuale: la necessità di un’attività materiale o giuridica dell’Amministrazione in esecuzione della pronuncia, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore della ricorrente.

Il Collegio accerta quindi l’inesecuzione della sentenza, perdurante anche dopo la notifica dell’atto di precetto del 14/09/2021 e malgrado il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza era stata notificata in formula esecutiva il 25/06/2020 e il precetto il 14/09/2021.

In accoglimento del ricorso, il TAR ordina al Comune di dare piena e corretta esecuzione all’obbligo di pagare le somme stabilite nella sentenza della Corte di appello, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Nomina fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Prefetto della Bat o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con il compito di dare esecuzione alla sentenza nel termine di ulteriori trenta giorni. Il Comune è condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre contributo unificato e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *