Costi manodopera e servizi sociali: esclusione anche senza previsione nella lex specialis (TAR Calabria n. 665 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 impone all’offerente di indicare separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara. La previsione ha natura imperativa, essendo funzionale alla tutela delle condizioni di lavoro, e opera anche negli affidamenti di servizi sociali. La sua applicazione non è condizionata da una specifica previsione della lex specialis, che, se lacunosa o contraria, viene integrata per effetto dell’eterointegrazione ex art. 1339 c.c. L’omessa indicazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio. La qualificazione del servizio come intellettuale, che escluderebbe l’obbligo, richiede il carattere prevalentemente personale e non standardizzato della prestazione.

Il Fatto

Il Comune di Vibo Valentia indiceva una procedura ad evidenza pubblica per la gestione dell’asilo nido comunale. All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria una società cooperativa sociale, con un punteggio complessivo superiore a quello della ricorrente, seconda classificata. Ottenuta la documentazione mediante accesso agli atti, la ricorrente impugnava l’aggiudicazione e i verbali di gara, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e l’aggiudicazione in proprio favore.

Due i motivi: l’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, in violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023; e la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, contrariamente a quanto prescritto dal disciplinare. L’istanza cautelare veniva respinta, stante la già avviata esecuzione del servizio e gli interessi dei minori destinatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prescrive l’indicazione separata dei costi della manodopera sotto espressa comminatoria di esclusione. La norma ha natura imperativa e ambito di applicazione generale, trovando cittadinanza anche nelle procedure di affidamento dei servizi sociali, come confermato dalla giurisprudenza formatasi sotto la previgente disciplina (Cons. Stato n. 7982/2023).

Accertata l’omissione, pacifica tra le parti, il TAR respinge le tesi difensive delle resistenti. La circostanza che il disciplinare prevedesse solo i costi per la sicurezza non esime dall’obbligo: la lacuna della lex specialis è colmata dall’eterointegrazione ex art. 1339 c.c. (Cons. Stato n. 9078/2023). L’obbligo dichiarativo sussiste anche in assenza di espressa previsione (TAR Lazio n. 6531/2022), e la sua omissione non è sanabile con il soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 1191/2022; Ad. Plen. n. 8/2020).

Quanto alla pretesa natura intellettuale del servizio, che escluderebbe l’obbligo, il Collegio richiama il criterio giurisprudenziale: occorre un carattere prevalentemente professionale e personale, con elaborazione di soluzioni non standardizzate (Cons. Stato n. 4806/2020). Dal capitolato e dall’offerta tecnica non emerge tale connotazione, prevalendo attività ripetitive: la gestione dell’asilo non rientra nei servizi di natura intellettuale.

Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. Il TAR annulla l’aggiudicazione, ma non dichiara l’inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a., dato il subentro contrario agli interessi dei minori e la prossimità del termine dell’anno scolastico; né dispone l’aggiudicazione in favore della ricorrente, postulando i controlli ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 di spettanza della stazione appaltante. Spese poste a carico solidale delle resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1339 c.c.

Tutte le 259 sentenze sull'art. 1339 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *