Piano di rischio aeroportuale e categorie merceologiche cristallizzate (Cons. Stato n. 4845 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di rischio aeroportuale costituisce lex specialis in materia di sicurezza, adottata a tutela della salute e della pubblica incolumità, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Le categorie merceologiche ammesse nell’area coperta dal Piano sono tassative e cristallizzate, e conservano valenza autonoma e prevalente rispetto a sopravvenute modifiche della disciplina urbanistica provinciale, essendo escluso ogni meccanismo di adeguamento automatico. Il criterio di tutela fondato sulle categorie merceologiche non è sostituibile, in via interpretativa, con quello del carico antropico complessivo, avendo l’ENAC operato una scelta precisa con parere vincolante ex art. 707 cod. nav. che non è consentito modificare. La preesistenza rilevante ai fini dell’esenzione è solo quella dell’attività autorizzata ed esercitata, non dell’edificio. Il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, legittima restrizioni all’iniziativa economica e alla proprietà privata a fronte del valore prioritario della salute e della sicurezza pubblica.

Il Fatto

Due società titolari di autorizzazioni commerciali per la categoria “mobili e materiali edili” in un immobile sito nelle vicinanze dell’aeroporto di Bolzano chiedevano alla Provincia e poi al Comune l’estensione alla categoria “non alimentare”, su una superficie complessiva di circa 6.100 mq. Le Amministrazioni rigettavano le istanze rilevando il contrasto con il Piano di rischio aeroportuale. Il T.R.G.A. di Bolzano, con sentenza n. 89/2016, respingeva il ricorso introduttivo e dichiarava inammissibile quello per motivi aggiunti.

Le società proponevano appello, reiterando le censure sulla preesistenza dell’attività, sulla neutralità del carico antropico e sull’asserita illegittimità del procedimento di adozione del Piano. Chiedevano inoltre la riunione con altro appello vertente su atti successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio e riunione, ravvisando l’autonomia degli atti impugnati nel secondo giudizio, e passa al merito dell’appello, giudicato infondato. Sul motivo concernente la preesistenza, la Corte osserva che il punto 1.2 delle Norme Tecniche del Piano, nel richiamare il punto 6.6 del Regolamento ENAC, fa salve solo le attività esistenti, e che solo l’attività autorizzata ed esercitata può essere ricompresa in tale nozione. Il diverso regime della categoria “mobili e materiali edili” rispetto al dettaglio non alimentare si giustifica perché le tipologie di vendita attraggono carichi antropici quantitativamente diversi.

Sul secondo motivo, il Collegio sottolinea che le categorie merceologiche permesse nel Piano sono tassative, “cristallizzate” nella Tavola 2 e nelle Norme Tecniche, con valenza autonoma rispetto alla legge urbanistica provinciale. La tutela della salute, riconosciuta dall’ordinamento europeo e nazionale, giustifica la restrizione delle libertà economiche: non è configurabile alcun adeguamento automatico del Piano alle modifiche urbanistiche.

La tesi del carico antropico complessivo in luogo del criterio per categorie non convince: l’ENAC, con parere vincolante ex art. 707 cod. nav., ha effettuato una scelta precisa, non modificabile in via interpretativa. La Corte esclude la pertinenza del criterio antincendio del D.M. 27.07.2010, non assimilabile all’incidente aereo, e ritiene non sovrapponibile il precedente relativo al caso “Twenty”.

Quanto ai motivi sulla procedura di adozione del Piano, la Corte li ritiene infondati: la zonizzazione e la classificazione della pista risultano corrette, e la comunicazione ai proprietari non era dovuta, applicandosi gli artt. 20 e 21 l.p. n. 13/1997 per le modifiche incidenti su più Comuni, e non l’art. 19 invocato dagli appellanti.

Il motivo sull’aggravamento dei vincoli è respinto richiamando il principio di precauzione, che legittima restrizioni all’iniziativa economica a fronte della prioritaria tutela della salute. Il “Promemoria” impugnato con motivi aggiunti è atto privo di lesività diretta. Caduta l’illegittimità dell’azione amministrativa, resta infondata anche la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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