Fusione di ambienti interni e permesso di costruire: legittima la demolizione (TAR Campania n. 5640 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità di un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio va valutata attraverso una lettura complessiva e non atomistica dell’intervento, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che la fusione di più ambienti interni e la trasformazione di un vano di accesso al balcone in ripostiglio, ove complessivamente considerate, possono dar luogo a un organismo edilizio del tutto diverso da quello originario, anche sotto il profilo catastale. Un siffatto intervento richiede il permesso di costruire e, in sua mancanza, la sanzione applicabile è quella demolitoria, ulteriormente giustificata dal vincolo di inedificabilità gravante sulla zona. Nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione non opera l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura vincolata del potere repressivo esercitato.
Il Fatto
Il Comune di Ercolano ha ingiunto la demolizione di opere qualificate come abusive, accertando una diversa distribuzione interna dell’immobile: lo spostamento di una parete rispetto ai pilastri, la fusione di una cucina, un ripostiglio e una camera in un unico ambiente living-cucina e la realizzazione di un ripostiglio in corrispondenza dell’originaria porta verso l’unico balcone esterno. Il provvedimento ha inquadrato gli interventi come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.P.R. 380/2001, privi di titolo edilizio, su area assoggettata a vincolo di inedificabilità.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, deducendo il difetto dei presupposti: trattandosi di opere interne non incidenti sulle parti strutturali, sarebbe stata sufficiente la CILA e, in caso di difformità, la sola sanzione pecuniaria. Hanno inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, ritenendo pacifico il tipo di intervento realizzato: eliminazione di tramezzi interni per ricavare un unico ambiente, con prospetti, volumi e superficie utile complessiva invariati. La controversia verteva esclusivamente sulla necessità del titolo abilitativo e sulla conseguente sanzione applicabile.
Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, in quanto il pregiudizio all’assetto del territorio deriva non dal singolo intervento ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto (Cons. Stato, sez. VII, n. 4029 del 20.04.2023). Tale criterio impone di contrastare eventuali artificiose frammentazioni volte a eludere i presupposti del titolo edilizio.
Applicando il principio, il Collegio ha letto in modo unitario e funzionale gli spostamenti dei tramezzi: la fusione dei tre ambienti e la trasformazione del vano di accesso al balcone in ripostiglio hanno determinato un organismo edilizio del tutto diverso da quello originariamente identificato, anche sotto il profilo catastale. L’intervento avrebbe dunque richiesto il permesso di costruire, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria, ulteriormente giustificata dal vincolo di inedificabilità gravante sulla zona.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione, in ragione della natura vincolata del potere repressivo, che rende inconfigurabile un apporto partecipativo del privato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4279 del 26.08.2014). Ha poi rilevato che, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, il provvedimento non è annullabile, non avendo i ricorrenti allegato profili che avrebbero potuto orientare diversamente la scelta dell’Amministrazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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