Esecuzione del decreto Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 336 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.. L’accoglimento del ricorso presuppone l’accertamento della definitività del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’inutile decorso dell’ulteriore termine di sei mesi dall’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con compenso rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli del 25.02.2020, reso a definizione di un giudizio di equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 3.900,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Il decreto è stato notificato al Ministero in data 30.07.2020, con formula esecutiva apposta il 29.07.2020, ed è divenuto definitivo per mancata opposizione. Il ricorrente deduce di aver ritualmente notificato il titolo e di aver presentato l’autodichiarazione prevista dalla legge, senza ottenere alcun pagamento. Chiede pertanto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e ne verifica i presupposti in modo analitico. Anzitutto il decreto è divenuto definitivo, come attestato dal certificato della cancelleria della Corte d’Appello di Napoli del 24.7.2020. In secondo luogo è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Su questo punto il Tribunale richiama l’orientamento consolidato recepito dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza. Il riferimento è a Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484.
Ne discende l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU., n. 12533/2001. Il Collegio rileva inoltre che è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dalla presentazione dell’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, avvenuta il 4.12.2020, condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di eseguire la statuizione giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, individuato a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 600,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione.
Nota della Redazione
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