Il sequestro penale non impedisce l’acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania n. 333 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza della misura cautelare reale del sequestro penale non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione emanato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, né dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il sequestro non costituisce impedimento assoluto alla demolizione e non giustifica l’inerzia del privato: esso determina un mero differimento del termine per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che l’interessato ha l’onere di richiedere tempestivamente ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p.. Solo il rigetto dell’istanza di dissequestro integra il factum principis idoneo a inibire l’ordine di demolizione o l’avvio del procedimento di acquisizione. Ai fini della validità del provvedimento ablatorio è sufficiente l’indicazione inequivoca del quid da acquisire, costituito dall’opera abusiva e dalla pertinente area di sedime.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento e del lastrico solare di copertura di un immobile, impugnava la disposizione dirigenziale con cui il Comune, riscontrata l’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione a seguito di sopralluogo, aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate sul lastrico solare, unitamente alla necessaria porzione dello stesso. Le opere consistevano in un manufatto in legno e ferro, perimetralmente chiuso, reso comunicante con un soppalco sottostante mediante taglio del solaio.
La ricorrente articolava quattro censure: l’omessa notifica del presupposto ordine di demolizione; la nullità dell’intera sequenza procedimentale per la pendenza di un sequestro penale sul cespite; l’inesatta indicazione catastale del bene da acquisire. Il Comune si costituiva in giudizio e il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima censura rilevando che l’ordinanza di demolizione risulta notificata alla ricorrente nelle forme dell’art. 140 c.p.c., come attestato dalla relazione di notificazione, dotata di fidefacenza fino a querela di falso. L’avvenuta notifica è del resto confermata dall’impugnazione ritualmente proposta dalla stessa ricorrente avanti il Tribunale, conclusasi con un decreto di perenzione.
Quanto al secondo e al terzo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche propria, secondo cui la pendenza del sequestro penale ex art. 321 c.p.p. non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione, implicando un mero differimento del termine per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro. Il sequestro non è impedimento assoluto alla demolizione e non giustifica l’inerzia del privato.
Il privato che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine deve tenere un comportamento attivo: sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro ex art. 85 disp. att. c.p.p. per provvedere direttamente all’eliminazione. Solo il rigetto dell’istanza — nella specie non intervenuto — giustificherebbe il factum principis idoneo a inibire l’ordine di demolizione o l’avvio del procedimento di acquisizione.
Il quarto motivo è parimenti infondato. L’Amministrazione ha compiutamente individuato il manufatto abusivo, la sua ubicazione e gli estremi catastali, con dati corrispondenti a quelli rinvenibili nell’atto notarile: è dunque evidente l’indicazione inequivoca del quid da acquisire. Il Collegio richiama il ius receptum secondo cui l’acquisizione, in assenza di motivazioni che ne giustifichino l’estensione, va limitata all’area su cui insistono le sole opere abusive e non all’intera area in cui esse sono ricomprese. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo