Nessuna monetizzazione delle ferie non fruite prima dell’aspettativa per rinuncia del militare (TAR Sicilia n. 3810 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione della licenza ordinaria non fruita presuppone un impedimento oggettivo e incolpevole, riconducibile a esigenze di servizio o a causa non imputabile al dipendente. Tale impedimento deve essere allegato e provato da chi invoca il pagamento sostitutivo. Il militare che abbia espressamente rinunciato alla conversione dei giorni di ferie in licenza straordinaria, pur potendolo fare ai sensi dell’art. 905, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, non può invocare ex post la monetizzazione dei periodi maturati prima del collocamento in aspettativa. La regola della non monetizzabilità delle ferie, posta dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ammette deroghe solo per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, dopo la diagnosi di una malattia e l’accertamento della temporanea infermità al servizio, chiedeva all’Amministrazione di computare un periodo a titolo di licenza straordinaria per malattia e di essere collocato in aspettativa per motivi sanitari, dichiarando di non voler convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Dichiarato poi permanentemente non idoneo al servizio e posto in congedo assoluto, chiedeva la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per gli anni dal 2018 al 2022.
L’Amministrazione accoglieva solo in parte l’istanza, riconoscendo la monetizzazione per i giorni maturati dopo il collocamento in aspettativa ma negandola per quelli precedenti, maturati nel 2018, nel 2019 e per tre giorni del 2020, in ragione della rinuncia espressa del dipendente alla loro fruizione. Il ricorrente impugnava il diniego parziale davanti al TAR Sicilia, articolando due mezzi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 905, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 prevede che prima del collocamento in aspettativa per infermità siano concessi ai militari i periodi di licenza non ancora fruiti. L’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, esteso alla Guardia di Finanza dall’art. 55 d.P.R. n. 254/99, consente il pagamento sostitutivo in caso di cessazione dal servizio per infermità. L’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 stabilisce invece la regola generale della non monetizzabilità delle ferie.
Da questo stratificarsi di norme la giurisprudenza amministrativa ricava un principio generale: il diritto alla monetizzazione matura quando il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie per obiettive esigenze di servizio o comunque per cause a lui non imputabili. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sentenza n. 1138/2016, oltre ai precedenti ivi citati.
Applicando tale criterio, il TAR rileva che l’impedimento incolpevole è pacifico solo per le ferie maturate durante l’aspettativa, conclusasi senza soluzione di continuità con il collocamento in congedo assoluto. Per i giorni maturati prima, il ricorrente non ha dimostrato di aver presentato domanda di fruizione, né di aver subito differimenti o dinieghi per ragioni di servizio. Egli non ha nemmeno scelto di fruire dei giorni residui prima dell’aspettativa, come consentito dall’art. 905, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, avendo rinunciato alla conversione in licenza straordinaria.
Su questo punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sezione I, parere n. 148/2024, secondo cui chi ha espressamente chiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria non può invocare ex post la monetizzazione. Il TAR esclude altresì rilievo al preteso stato soggettivo derivante dalla vicenda sanitaria, non essendo provata alcuna incidenza sulla capacità di comprendere il significato di quanto sottoscritto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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