Esecuzione del giudicato e astreinte per la carta del docente non erogata (TAR Campania n. 5336 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, ordina l’adempimento fissando un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è fissata, su richiesta di parte, in misura pari agli interessi legali, non potendosi considerare manifestamente iniqua. Nei giudizi di condanna al pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’effettivo adempimento.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1155/2024 del 14 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrisponderle la somma di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Il ricorso è notificato e depositato il 18 dicembre 2025, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione.
La ricorrente denuncia l’inerzia dell’amministrazione e chiede che la sezione ordini l’esecuzione del provvedimento con fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza opporre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. L’amministrazione, costituita formalmente, non ha fornito alcuna dimostrazione di aver dato esecuzione al giudicato né ha dedotto ragioni ostative all’adempimento. L’inerzia rispetto al comando contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il giudice ordina quindi al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La fissazione del termine risponde alla funzione tipica del giudizio di ottemperanza, che non si esaurisce nell’accertamento dell’inadempimento ma appresta gli strumenti per superarlo.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il primo termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
In applicazione di tale regola, la penalità è determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Il Collegio esclude così che la misura possa ritenersi manifestamente iniqua. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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