Esecuzione del giudicato e astreinte tra funzione compulsoria e divieto di locupletazione (TAR Campania n. 2685 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia della pubblica amministrazione nell’esecuzione del giudicato, ordina l’adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va parametrata alla funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a., con una quantificazione che non si traduca in indebita locupletazione del privato. Il criterio della non manifesta iniquità impone un tetto massimo, individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, e un termine iniziale decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’astreinte conserva natura accessoria e concorrente rispetto agli interessi legali già dovuti.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato antistatario, ottiene dal Giudice di Pace di Napoli una sentenza che condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200 oltre accessori. Passata la decisione in giudicato, il Comune non vi dà esecuzione.
Il ricorrente propone allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che il TAR ordini all’amministrazione di adempiere entro un termine, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia, e condanni il Comune alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si costituisce con atto di stile, senza opporre elementi ostativi. L’Agenzia delle Entrate non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. L’amministrazione, costituitasi formalmente, non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa esecutiva. Sussiste dunque l’inerzia rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace.
Il Tribunale ordina al Comune di procedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un funzionario da lui delegato, che si sostituirà all’amministrazione e provvederà anche all’esecuzione della pronuncia sulle spese. L’eventuale compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato con separato provvedimento su istanza documentata.
Quanto all’astreinte, il Collegio ne riconosce i presupposti e ne fissa i criteri di quantificazione secondo il parametro della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a. La misura è determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, pure dopo l’insediamento del commissario: in tale ipotesi l’amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La soglia si giustifica perché oltre quel livello l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300 oltre accessori.
Nota della Redazione
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