Mobbing nel pubblico impiego: intento persecutorio non provato e nessun risarcimento (TAR Lazio n. 464 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mobbing nel rapporto di pubblico impiego, la configurabilità della fattispecie richiede la prova congiunta della molteplicità di condotte persecutorie, dell’evento lesivo della salute o della personalità, del nesso eziologico e dell’intento persecutorio. L’elemento soggettivo finalistico è imprescindibile: consente di cogliere in una sequenza anche frammista di provvedimenti e comportamenti il disegno unitario di dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore. Un singolo atto illegittimo, o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto, non è di per sé sintomatico di condotta mobbizzante. L’intento persecutorio può desumersi anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. L’onere della prova grava sul dipendente, e la consulenza tecnica non può supplire alla sua inadempienza assumendo natura esplorativa.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato, in servizio dal 1989 e assegnato al Centro Nazionale Sport, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo l’accertamento e il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale derivanti da condotte asseritamente vessatorie, persecutorie e mobbizzanti poste in essere dall’amministrazione dal 2004 in poi.

La difesa ha ricostruito una lunga sequenza di episodi: trasferimenti, indagini di polizia giudiziaria presso la facoltà universitaria, ritardi nel riconoscimento dell’aspettativa per dottorato, riduzione delle note caratteristiche, mancati aggiornamenti matricolari, una denuncia alla Procura conclusasi con sentenza di non luogo a procedere, sanzioni disciplinari e decurtazioni stipendiali. Con motivi aggiunti ha poi dedotto l’ulteriore pregiudizio derivante da una relazione informativa redatta in occasione della visita di sorveglianza sanitaria. Il Ministero ha eccepito la prescrizione e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di prescrizione, respingendo le domande nel merito. Ha richiamato la nozione consolidata di mobbing elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, recependo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2024, n. 2354: un insieme di condotte sistematiche e protratte nel tempo, da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico.

Il passaggio centrale riguarda l’intento persecutorio. Il TAR ha escluso che la lunga sequenza di eventi, distribuita su circa un ventennio, sia avvinta dall’animus nocendi. L’ha piuttosto qualificata come dinamica relazionale complessa e a tratti conflittuale, ma non per questo illecita né fonte di responsabilità. Ha esaminato analiticamente i singoli episodi: i trasferimenti come vicende lavorative ordinarie nelle Forze di Polizia, privi di documentazione su motivazioni ed effetti demansionanti; l’assegnazione al Centro Nazionale Sport disposta su domanda del ricorrente; le perplessità del responsabile del Gruppo fondate sul dato obiettivo della mancanza di esperienza negli sport remieri.

Quanto alle indagini universitarie, il Collegio le ha ritenute legittime in ragione della conservazione del trattamento economico e dell’assenza di obbligo di frequenza, così giustificando i controlli dell’amministrazione. Ha inoltre rilevato che il ritardo nel collocamento in aspettativa dipese dall’assenza per malattia del ricorrente, e che le 150 ore di studio furono effettivamente concesse. Sulla denuncia alla Procura ha osservato che essa riguardava l’ipotesi di falsificazione di certificazioni mediche, e che la sanzione pecuniaria trovò fondamento nella violazione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le decurtazioni stipendiali sono state sanate con la restituzione delle somme.

Il TAR ha poi escluso la prova del danno biologico e del nesso causale. Le certificazioni di strutture pubbliche attestano uno stato di malattia, non un danno permanente all’integrità psico-fisica. Le due relazioni di parte, redatte da strutture private su richiesta del ricorrente, si fondano sulla sola narrazione del medesimo e sono generiche nell’individuazione dei fattori vessatori; una di esse riconosce che la reazione fu sproporzionata rispetto all’evento stressante. Rileva, inoltre, il contrasto con il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e con la valutazione dello stato di salute «nella norma» all’esito della visita del 20 maggio 2024, con revoca della sorveglianza sanitaria.

Quanto ai motivi aggiunti, la relazione informativa rispondeva a una richiesta dell’Ufficio Sanitario Provinciale e si manteneva nell’alveo della continenza e di un’attività doverosa, estranea alla valutazione del dipendente. Infine, il Collegio ha escluso che la fattispecie potesse essere inquadrata nello straining, allegato solo in memoria conclusionale, non essendo configurabili i dedotti fatti illeciti. Ha negato l’ammissione di consulenze tecniche, avendo le stesse natura meramente esplorativa. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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