Incarichi specialistica ambulatoriale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 223 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno, disciplinate dall’Accordo collettivo nazionale di settore, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La procedura non configura un concorso pubblico: non è previsto un bando, non vi è una selezione comparativa tra i candidati né una graduatoria di merito con individuazione di vincitori. L’amministrazione non esercita poteri autoritativi o margini di discrezionalità valutativa o tecnica, ma si limita a verificare il possesso dei requisiti sulla base di parametri analitici e vincolanti dettati dalla contrattazione collettiva. La fattispecie esula quindi dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e la cognizione spetta al giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, medico specialista in ginecologia, aveva manifestato la propria disponibilità ad assumere un incarico a tempo indeterminato presso l’azienda sanitaria di Nuoro, in relazione ai turni vacanti pubblicati nell’avviso del 2 marzo 2022 e riservati, ai sensi dell’art. 21 dell’ACN del 31.03.2020, ai medici specialisti ambulatoriali. Collocata al quinto posto nella graduatoria di disponibilità, veniva successivamente individuata quale destinataria di venti ore presso il poliambulatorio di Siniscola.

L’incarico veniva però revocato con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2022, per la ritenuta assenza della ricorrente dalla graduatoria provinciale. Seguivano una rettifica, un ulteriore intervento correttivo e, infine, il conferimento dell’incarico a una controinteressata. La ricorrente impugnava tali determinazioni davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 21-nonies, l’illegittimità dell’annullamento in presenza di un contratto già sottoscritto e la disparità di trattamento. L’amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione dell’amministrazione, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno già esaminato la questione. Da quelle pronunce emerge che la fattispecie consiste in una procedura negoziale complessa, demandata all’autonomia delle parti, nella quale non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice, non è adottata una selezione comparativa e non vi è alcun giudizio di idoneità finale.

La graduatoria, osserva il Tribunale, è formata sulla base di titoli accademici e di servizio prestabiliti, con punteggio predeterminato dallo stesso accordo collettivo. Ne deriva che in capo all’amministrazione non sono ravvisabili poteri autoritativi né margini di discrezionalità valutativa o tecnica: essa è chiamata a una mera verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Il Collegio richiama anche l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 2778 del 2017, secondo cui la fonte della regolamentazione — l’accordo collettivo — lascia ritenere che la fattispecie attenga a questioni per le cui disciplina il legislatore demanda all’autonomia negoziale delle parti, e non già a pubblici concorsi. Anche qualora si volesse sostenere che un accordo collettivo possa fondare un potere pubblico, resta il dato che si tratta di attività di selezione basata su parametri analitici e vincolanti, rispetto ai quali il giudice è chiamato a una semplice verifica di conformità, a tutela delle parti private e non dell’interesse pubblico.

Il Tribunale sottolinea poi che l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 riserva alla giurisdizione amministrativa le sole procedure concorsuali di assunzione, da interpretarsi restrittivamente, quali quelle caratterizzate da bando, valutazione comparativa e approvazione finale di una graduatoria di merito. L’inserimento in una lista di soggetti in possesso di requisiti predeterminati, preordinata al conferimento di posti disponibili, non integra una procedura concorsuale.

La controversia non rientra dunque nell’ambito applicativo della norma richiamata e va devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. L’esito in rito giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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