Silenzio della PA sulla VIA e poteri sostitutivi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3408 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è scandito da termini che l’art. 27-bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente come perentori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. L’inerzia delle amministrazioni competenti a concluderlo integra silenzio inadempimento, anche quando il potere finale abbia natura discrezionale. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina alle amministrazioni di provvedere con provvedimento espresso nei termini stabiliti e nomina, in caso di persistente inerzia, il commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., restando impregiudicato il merito delle determinazioni da adottare. L’obbligo di concludere il procedimento sussiste pure quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata, non potendo essa rimanere inerte di fronte a un’istanza non pretestuosa.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato il 30 novembre 2022 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per ottenere la VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 36,77 MW e alle opere di connessione, da realizzare nel Comune di Enna. Il Ministero ha avviato il procedimento con avviso al pubblico del 27 febbraio 2023. Dopo la consultazione e un parere positivo della competente Soprintendenza, la società ha depositato documentazione integrativa, acquisita il 27 dicembre 2024 e pubblicata il 21 gennaio 2025, con conseguente secondo avviso al pubblico.
Secondo la ricorrente, le scansioni temporali degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006 non sono state rispettate: la procedura non è stata conclusa entro la scadenza del 7 aprile 2025, né entro quella aggiuntiva del 30 giugno 2025. Di qui il ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento del Ministero, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali, con condanna a provvedere e nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha accolto le eccezioni dell’Avvocatura erariale ed è stata disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Quanto alla prima, si è richiamato il costante indirizzo secondo cui la Regione, per l’attività amministrativa, non ha soggettività unitaria, facendo capo ai singoli Assessori. Quanto al secondo, nei giudizi avverso il silenzio la legittimazione passiva spetta all’amministrazione cui la legge attribuisce il potere di emanare il provvedimento reclamato, potere che in materia di VIA non compete a detto Assessorato.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato. Il silenzio inadempimento si configura ogni volta che l’amministrazione viola l’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento. L’obbligo di concludere il procedimento, si è precisato, sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Il Collegio ha poi richiamato l’art. 27-bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Ha inoltre chiarito che, in virtù dello Statuto speciale siciliano e delle norme di attuazione, le competenze in materia di tutela del paesaggio e il concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, sono esercitati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Accertata l’inerzia e il decorso dei termini, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento espresso conclusivo entro i successivi trenta, previa acquisizione del concerto. Ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, precisando che, a fronte della natura discrezionale del potere, resta impregiudicato il merito delle decisioni. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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