Ottemperanza al giudicato: interessi pensionistici e cessata materia (TAR Sicilia n. 244 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la cessata materia del contendere consegue alla soddisfazione dell’interesse sostanziale realizzata dall’amministrazione con provvedimento spontaneo, non emesso in esecuzione di un ordine giudiziale, e definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale. L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata quando la sentenza da eseguire fornisce un criterio sufficiente per il calcolo delle somme dovute e l’amministrazione abbia già provveduto alla liquidazione senza contestazioni sul punto. Il ricorso va accolto per le residue poste non corrisposte. La nomina del commissario ad acta può essere omessa quando la procedura di pagamento della somma residua sia già stata avviata, restando salva la facoltà di richiederla in caso di successiva inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui l’INPS è stato condannato al pagamento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 5 aprile 2018, oltre interessi e rivalutazione sui ratei scaduti. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione, per essere la domanda devoluta al giudice del lavoro, e la genericità del giudicato; nel merito, l’infondatezza. In corso di causa il ricorrente ha precisato che la materia del contendere è in parte cessata, residuando gli interessi maturati dal 5 aprile 2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. La sentenza del Tribunale civile fornisce un criterio sufficiente per calcolare le somme dovute, tanto che l’INPS ha effettuato la liquidazione senza contestazioni sul punto.
In parte va dichiarata la cessata materia del contendere, poiché l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, ha corrisposto parte di quanto richiesto. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la cessazione consegue alla soddisfazione dell’interesse sostanziale tramite provvedimento spontaneo dell’amministrazione, non adottato in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, V, n. 3620 del 2023; Cons. Stato, VI, n. 3767 del 2020).
Nel merito, l’amministrazione ha precisato di aver avviato la procedura di pagamento delle somme residue — gli interessi legali per il periodo aprile 2018 – giugno 2024 — ma la stessa non risulta ancora completata. Il ricorso è pertanto accolto quanto ai residui interessi da corrispondere al ricorrente.
Il Collegio ritiene di non procedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta, considerato che per la somma residua è stato già comunicato il mandato di pagamento. Resta salva la possibilità di richiedere la nomina in caso di inottemperanza.
La parziale ottemperanza intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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