Obbligo di valutare le sopravvenienze nel procedimento di cittadinanza (TAR Sardegna n. 686 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, avente struttura di procedimento individuale ad istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a valutare le sopravvenienze fattuali e giuridiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda, sia in melius che in pejus per l’istante, non potendosi esse pretermesse o sottaciute, a fortiori quando siano desumibili dagli atti o siano state portate all’attenzione dell’Amministrazione mediante gli apporti partecipativi del contraddittorio procedimentale, come le osservazioni ex art. 10-bis, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, residente stabilmente in Italia dal 2012, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, l. n. 91/1992, allegando una certificazione linguistica di livello B1. La Prefettura, accertato che l’ente emittente non era riconosciuto dal Ministero competente, richiedeva integrazioni documentali. Dopo aver sostenuto un nuovo esame presso un’Università riconosciuta, la ricorrente comunicava tale circostanza nelle osservazioni avverso il preavviso di rigetto, trasmettendo il certificato il giorno stesso dell’adozione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, definiva il giudizio nel merito ex art. 60 cod. proc. amm., ritenendo fondato il ricorso sotto il profilo del mancato esame delle sopravvenienze. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2262 del 2026, il TAR ha evidenziato la peculiare natura del procedimento di concessione della cittadinanza, caratterizzato da una significativa durata e da un rapporto amministrativo che si dipana in modo diacronico.

Proprio tale struttura procedimentale impone all’Amministrazione di considerare le sopravvenienze fattuali e giuridiche, che non possono essere pretermesse o sottaciute, tanto più quando emergano dagli atti o dagli apporti partecipativi del contraddittorio, come la memoria ex art. 10-bis, l. n. 241/1990. Nel caso di specie, la certificazione linguistica era stata acquisita dopo un esame sostenuto nel 2025 e trasmessa alla Prefettura lo stesso giorno di adozione del diniego, circostanza che l’Amministrazione non poteva ignorare, anche perché sollecitata dalla stessa interessata.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso ha esonerato il Collegio dall’esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente annullato, con salvezza degli atti successivi di riedizione del potere in sede di riesame, nel rispetto degli effetti conformativi della pronuncia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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