Sostegno scolastico dell’alunno disabile e cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 5278 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegno didattico all’alunno con disabilità, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando nel corso del processo la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Il soddisfacimento pieno si verifica anche quando l’amministrazione adempia all’ordinanza cautelare che aveva già riconosciuto il diritto e imposto l’integrazione del P.E.I. e l’assegnazione delle ore di sostegno. Quanto alle spese, la soccombenza virtuale va riconosciuta al ricorrente quando il ricorso ha avuto efficacia causale sull’attribuzione delle ore idonee a coprire l’intero orario scolastico. La declaratoria di cessazione non priva il ricorrente del ristoro delle spese, liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale genitore di un minore con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, impugnava il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato all’alunno, per l’anno scolastico 2022/2023, soltanto 9 ore settimanali di sostegno su un orario complessivo di 30 ore.
La ricorrente censurava anche il P.E.I., ritenuto generico per l’assenza di indicazioni sulle ore di sostegno necessarie, e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui era stato assegnato alla scuola un organico di docenti specializzati insufficiente. Chiedeva la condanna dell’amministrazione all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario, con rapporto 1:1.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 576 del 24 marzo 2023, rilevando il fumus boni iuris e l’inadeguatezza del P.E.I. in punto di determinazione delle ore di sostegno. Ha quindi ordinato all’istituto scolastico di integrare il piano e di assegnare un insegnante per l’intero orario frequentato dal minore.
Con successiva ordinanza collegiale n. 1980 del 25 marzo 2024, la Sezione ha chiesto alle parti di chiarire l’esecuzione della misura cautelare e alla ricorrente di specificare se permanesse l’interesse alla decisione di merito, essendo decorso l’anno scolastico di riferimento.
In vista dell’udienza, la ricorrente ha preso atto del provvedimento del 04.04.2023 con cui la scuola aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Il Collegio ha ritenuto di aderire a tale richiesta, applicando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria estintiva quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. Quanto alle spese, ha riconosciuto la soccombenza virtuale in favore della ricorrente, poiché il ricorso, notificato il 20 febbraio 2023, ha avuto efficacia causale sull’attribuzione delle ore idonee a coprire l’intero orario scolastico.
Le spese sono state liquidate in € 750,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della condanna già contenuta nell’ordinanza n. 576/2023 per la fase cautelare.
Nota della Redazione
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