Omessa impugnazione della graduatoria finale: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3287 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’omessa impugnazione della graduatoria finale nel termine decadenziale di sessanta giorni determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio proposto avverso il bando o l’esclusione dalla procedura. L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento degli atti endoprocedimentali non può incidere sulla graduatoria ormai inoppugnabile. Deve escludersi che l’invalidazione degli atti presupposti spieghi efficacia caducante sul provvedimento finale. La declaratoria di improcedibilità assorbe le questioni di inammissibilità parziale del ricorso introduttivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di quindici posti a tempo indeterminato nel profilo di Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi, ambito nido d’infanzia. Il bando è contestato nella parte in cui richiede titoli di studio più stringenti rispetto alla normativa vigente per svolgere la professione di educatore presso i nidi.
Con un secondo gravame, qualificato nel testo come atto di motivi aggiunti ma depositato per errore materiale come ricorso autonomo, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati all’esito della prova scritta. Il Comune di Milano, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per i candidati non presentatisi o non superatisi, e l’improcedibilità dei gravami per mancata impugnazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i ricorsi, riconoscendo la natura di motivi aggiunti del secondo gravame, erroneamente depositato quale ricorso autonomo. Passa quindi all’esame delle eccezioni in rito.
Con assorbimento della questione di inammissibilità parziale del ricorso introduttivo, il collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. La graduatoria dei vincitori è stata approvata con determinazione dirigenziale del 14 novembre 2023 e pubblicata sull’albo pretorio dal 15 al 30 novembre 2023. Le ricorrenti non l’hanno impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla cessazione della pubblicazione, come prescritto dagli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.
Trova così applicazione il principio consolidato per cui, in materia di concorsi, l’omessa impugnazione della graduatoria finale comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio avverso il bando o l’esclusione. L’accoglimento della domanda di annullamento degli atti endoprocedimentali non può infatti incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile, dovendosi escludere che l’invalidazione degli atti presupposti spieghi efficacia caducante sul provvedimento finale. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, 1 settembre 2023, n. 8136, Id., Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3656, Id., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858 e Id., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4814.
In ragione della novità delle questioni sottese ai gravami, il Tribunale compensa integralmente le spese di lite e dichiara i ricorsi riuniti improcedibili, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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