Ordinanza sindacale ex art. 50 TULS e attività istruttoria: irrilevanza dell’errore sul numero di animali (TAR Abruzzo n. 233 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata a tutela delle condizioni igienico-sanitarie di un’area caratterizzata da stretta attiguità tra una stalla e le civili abitazioni è legittimamente emanata ove risulti supportata da una compiuta attività istruttoria, quale quella svolta attraverso le relazioni dell’ASL che attestino la sussistenza e la permanenza di un marcato odore di stallatico. L’eventuale erroneità del numero di animali indicato nel provvedimento costituisce circostanza non elidente i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto, atteso che il giudizio circa il difetto delle condizioni igienico-sanitarie dipende dalla complessiva gestione della stalla e non unicamente dal numero degli equini. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere invocato per ottenere l’equiparazione a una situazione illegittima o illegittimamente trattata. L’intervenuta assoluzione penale del destinatario per la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. è circostanza neutra rispetto alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Gagliano Aterno gli ordinava di provvedere all’allontanamento degli animali presenti presso la propria stalla e alla bonifica dell’area interessata, nonché di destinare gli animali in altra zona che assicurasse il superamento degli inconvenienti igienico-sanitari segnalati.
Il provvedimento era stato adottato all’esito di due sopralluoghi effettuati dalla ASL competente, che avevano riscontrato la presenza di un marcato odore di stallatico tale da legittimare, sotto il profilo dell’esigenza di tutela delle condizioni igienico-sanitarie, l’adozione dell’atto impugnato. Il ricorrente, nel corso del giudizio, depositava la sentenza penale con cui era stato assolto dalla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., relativa all’inosservanza del medesimo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato le tre doglianze articolate dal ricorrente, respingendole tutte. Quanto al primo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria, il Tribunale ha osservato che l’ordinanza impugnata non aveva inteso sanzionare la non corretta custodia degli animali, ma aveva incentrato i propri rilievi sulle interferenze insalubri caratterizzanti il rapporto di stretta attiguità tra la stalla e le civili abitazioni attigue. Le relazioni dell’ASL avevano confermato, sia nella prima che nella seconda verifica, la sussistenza e la permanenza di un marcato odore di stallatico, così attestando la correttezza e la completezza dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione.
Il Tribunale ha poi precisato che l’eventuale erroneità del numero degli equini indicato nel provvedimento (otto anziché quattro) non elide i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto, atteso che il riferimento al difetto delle condizioni igienico-sanitarie dipende dalla complessiva gestione della stalla e non unicamente e direttamente dal numero degli animali presenti. Al momento del primo sopralluogo, peraltro, non era stata nemmeno riscontrata la presenza di cavalli.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il principio generale per cui il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere invocato per ottenere l’equiparazione a una situazione illegittima o illegittimamente trattata, con la conseguenza che l’eventuale sussistenza di altre stalle in condizioni analoghe non può assurgere a parametro giustificativo della violazione contestata.
In relazione al terzo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 235 TULS in punto di obbligo di utilizzo della concimaia, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato, pur contenendo nella parte motiva il riferimento a tale strumento, non ne impone al destinatario l’utilizzo. Ne deriva l’irrilevanza della doglianza, non apportando alcuna utilità concreta al ricorrente l’ipotetica fondatezza della censura.
Da ultimo, il Collegio ha chiarito che l’intervenuta assoluzione in sede penale è circostanza neutra rispetto alla legittimità del provvedimento amministrativo, atteso che la pronuncia assolutoria argomenta circa l’insussistenza di uno degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., senza inficiare la legittimità dell’ordinanza sindacale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti in ragione della peculiarità del caso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.