Sospensione dell’autorizzazione di trader per controllo di fatto e violazioni IVA (TAR Lazio n. 137 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 949 e 950, legge n. 205/2017 impone all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trader di prodotti energetici quando il soggetto autorizzato, ovvero chi ne esercita anche di fatto la gestione e il controllo, sia incorso in gravi violazioni degli obblighi IVA. L’accertamento del controllo di fatto può fondarsi su indizi precisi e concordanti, valutati prima singolarmente e poi nel loro insieme. La sospensione non richiede la definitività dell’accertamento tributario né una condanna giudiziale. Il potere dell’Amministrazione è vincolato: la norma non consente alcuna graduazione discrezionale della misura.

Il Fatto

Una società attiva nella commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi otteneva, il 5 gennaio 2021, l’autorizzazione biennale di trader ai sensi dell’art. 1, commi da 945 a 959, legge n. 205/2017, non disponendo di un deposito fiscale proprio. Dopo circa due mesi l’Ufficio delle Dogane avviava il procedimento di sospensione e, con provvedimento del 20 aprile 2021, sospendeva l’autorizzazione.

Il provvedimento si fondava sul rilievo che la ricorrente era di fatto controllata da altra società, a sua volta destinataria di gravi e ripetute violazioni in materia di IVA. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’insussistenza del controllo di fatto, l’illegittimità della sospensione in assenza di accertamento definitivo delle violazioni e la mancata graduazione della misura. La domanda cautelare era respinta e la decisione confermata in appello. All’udienza del 19 luglio 2023 la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 1, commi 945, 949 e 950, legge n. 205/2017. L’autorizzazione consente di detenere prodotti energetici presso depositi fiscali di terzi in regime di sospensione d’imposta e ha durata biennale. Il sistema mira a garantire un adeguato grado di affidabilità dell’operatore, per tale ragione il comma 950 estende le cause di diniego, sospensione e revoca alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Sul primo motivo, il TAR ritiene che il provvedimento abbia motivato la sussistenza del controllo di fatto sulla base di plurimi elementi precisi e concordanti. Tra questi: la comune origine familiare delle compagini sociali, la coincidenza temporale tra l’affitto del ramo d’azienda e la cessione delle quote ai figli, la pregressa carica di rappresentante legale di entrambe le società, la clausola statutaria sulla destinazione di oltre tre quarti degli utili alla holding e i poteri di ispezione riservati alla concedente. La valutazione complessiva di tali indizi non è censurabile.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che la sospensione debba essere subordinata alla definitività dell’accertamento o a una pronuncia giudiziale sulle violazioni. Le violazioni IVA risultano da numerosi avvisi di accertamento per gli anni dal 2015 al 2018, oltre che dalla revoca dell’autorizzazione di trader disposta per dichiarazione non veritiera. La sospensione, inoltre, non è graduabile: l’art. 1, comma 949 non lascia margine di discrezionalità all’Agenzia, che «sospende l’autorizzazione» al ricorrere delle condizioni di legge.

Il terzo motivo è assorbito nella ritenuta legittimità della ricostruzione dei presupposti. Il procedimento dell’Ufficio si è articolato in due momenti: la valutazione analitica di ciascun indizio e la successiva verifica della loro concordanza complessiva. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in 2.000 euro, oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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