Sospensione cautelare subordinata a verificazione e contestazione di opere abusive (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 25 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, laddove permanga tra le parti una diversa prospettazione su aspetti che implicano più accurate analisi di tipo tecnico, il fumus di fondatezza non può essere escluso e legittima l’accoglimento dell’istanza, sia pure limitatamente all’ordine di ripristino. In tal caso, il Tribunale dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandola al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia di un Comune diverso, affinché accerti se le opere ritenute abusive siano già ricomprese nei titoli edilizi. La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione è funzionale a mantenere la res adhuc integra nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, senza che ciò comporti la sospensione della correlativa ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva contestato la realizzazione di opere abusive in zona vincolata, qualificate come interventi eseguiti in assenza o difformità di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, sanzionabili ai sensi degli artt. 27 e 37 del medesimo d.P.R.. Il provvedimento conteneva l’ordine di rimozione delle opere con ripristino dello stato dei luoghi e l’ingiunzione al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
La società ricorrente sosteneva invece che le opere contestate fossero già ricomprese nei titoli edilizi citati in ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che tra le parti permane una diversa prospettazione su aspetti che implicano più accurate analisi, anche di tipo tecnico, non consentendo di escludere il fumus di fondatezza del ricorso. Tale valutazione ha indotto il Collegio a ritenere necessario disporre una verificazione al fine di accertare se le opere ritenute abusive siano viceversa già ricomprese nei titoli edilizi citati nel ricorso.
La verificazione è stata affidata al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Chieti, con l’indicazione dei quesiti e delle modalità operative, prevedendo la partecipazione delle parti e dei loro difensori o consulenti, purché tempestivamente nominati. Il termine per il deposito della relazione è stato fissato in 60 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza.
In ragione della necessità di mantenere la res adhuc integra nelle more dello svolgimento dell’incombente istruttorio, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di ripristino, senza estendere la sospensione alla correlativa ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. L’ulteriore trattazione è stata fissata alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027, con spese della fase interinale da liquidare all’esito della decisione di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.