Il divieto di ritorno nel Comune richiede la dedizione abituale a reati (TAR Toscana n. 78 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per l’applicazione del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è la pericolosità del destinatario, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto specifici e concreti. L’Amministrazione deve verificare la dedizione alla commissione di reati, intesa come impiego delle proprie energie vitali a favore di determinate tipologie di illeciti, con un quid pluris rispetto alla semplice abitualità. La qualificazione soggettiva richiesta dall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 deve risultare da una motivazione puntuale, idonea a suffragare il giudizio prognostico di pericolosità. In difetto, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il Questore di Firenze ha vietato al ricorrente di fare ritorno nel Comune per quattro anni, con ingiunzione di allontanamento entro ventiquattro ore. Il provvedimento si fondava su un intervento di Polizia originato da colpi d’arma da fuoco risultati esplosi da armi giocattolo da altri soggetti, sul rinvenimento nella sua autovettura di due pistole giocattolo prive del cd. “tappo rosso”, su una denuncia per lesioni e un D.A.S.P.O. risalenti a circa trenta anni addietro, oltre a una sanzione amministrativa per guida senza copertura assicurativa.

Su istanza di revoca, il Questore ha poi autorizzato il rientro nel Comune nei soli orari diurni e nei giorni di impegno lavorativo, confermando nel resto il provvedimento. Il ricorrente, titolare di una società edile con sede a Firenze, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, rimasto senza esito, e ha impugnato gli atti davanti al TAR, che in sede cautelare ha accolto l’istanza con ordinanza n. 397 del 12 luglio 2024 per dubbi sulla qualificazione soggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, richiamando le proprie recenti decisioni del 1° luglio 2024 e la precedente sentenza 16 aprile 2024, n. 458. Il presupposto delle misure di prevenzione è la pericolosità del destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti offensivi per l’ordine pubblico. L’Amministrazione deve compiere una valutazione tecnico-discrezionale desunta da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico.

Assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo — la dedizione del soggetto alla commissione dei reati — e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva degli illeciti rispetto ai beni tutelati dalla norma, ossia la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Il concetto di dedizione corrisponde al mettere a disposizione le proprie energie e qualità per il compimento di reati del genere individuato dal legislatore. La figura è assimilabile all’abitualità nel delinquere, ma se ne differenzia perché richiede un quid pluris: occorre desumere che l’interessato ha fatto del crimine non solo un’abitudine, ma uno scopo della propria esistenza.

Nel caso concreto, gli atti impugnati mancano del tutto di motivazione sulla qualificazione soggettiva richiesta dall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Tale qualificazione appare peraltro assai dubbia in un contesto che vede il ricorrente svolgere attività lavorativa nel settore dell’edilizia, circostanza non contestata dall’Amministrazione e quindi utilizzabile dal giudice ex art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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